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Non imponibilità dei canoni di locazione non riscossi

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 Ad oggi i proprietari di casa devono dichiarare e pagare le relative tasse sugli affitti anche se non percepiti. Il credito di imposta di pari ammontare viene riconosciuto al proprietario solo dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In parole semplici, il proprietario deve anticipare al Fisco le tasse sui canoni di locazione non percepiti e solo successivamente può decurtare le somme come credito di imposta.

L'articolo 3-quinquies D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/19, ha modificato l'articolo 26 Tuir limitatamente ai contratti di locazione di immobili abitativi perfezionati a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, la cosiddetta norma "salva affitti".

 Le modifiche apportate all'art. 26 del TUIR stabilisce che non sarà obbligatorio inserire tali importi in dichiarazione dei redditi qualora la mancata percezione sia provata dall'intimazione di sfratto o da un'ingiunzione di pagamento.

Qualora i canoni di locazione siano corrisposti successivamente sarà necessario assoggettare le somme a tassazione separata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del TUIR.

Con tale modifica, viene anticipato il momento a partire dal quale il locatore evita la tassazione di somme non percepite, ed a tale proposito il dossier del Servizio Studi della Camera del 10 giugno 2019 precisa che il contribuente potrà "usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto.

 Sulla base delle nuove disposizioni, invece, i redditi non vanno considerati se non vengono percepiti fin da subito, purché la mancata percezione sia comprovata

- dall'intimazione di sfratto per morosità

- dall'ingiunzione di pagamento

- dal provvedimento del giudice.

Si evidenzia che le novità descritte si applicano esclusivamente con riferimento ai nuovi contratti stipulati a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, con la conseguenza che, per i contratti già in essere, restano applicabili solamente i rimedi già previsti in passato, dovendo quindi continuare ad attendere la convalida dello sfratto per morosità del conduttore.

Tuttavia si pensa ce tale norma potrà essere applicata anche per i rinnovi e le proroghe effettuate nel 2020.

 

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