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Nomina dirigenti sanitari, dal 18 settembre operativo il decreto Madia

Domani, 18 settembre 2016, entrerà in vigore il nuovo decreto lgs. n. 171 del 4/8/2016, attuativo della l. 7 agosto 2015, n. 124, c.d. riforma Madia, avente ad oggetto la nomina dei dirigenti sanitari, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Sullo schema originario di decreto il Consiglio di Stato, in commissione speciale, aveva reso il parere 5 maggio 2016, n. 1113, una serie di profili, sia di analisi sistematica che di dettaglio.
In linea generale, le nuove disposizioni attuano la delega che - nell´ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici - detta la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
Dal punto di vista schematico, il decreto legislativo consta di 9 articoli.
L´art. 1 riguarda le procedure per la costituzione e l´aggiornamento di un elenco di soggetti idonei per gli incarichi di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In conformità alla delega, si prevede (comma 2) l´istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale (presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), aggiornato con cadenza biennale.
Mentre l´art. 2 disciplina le procedure per il conferimento - da parte della regione - dell´incarico di direttore generale (di un´azienda sanitaria locale, un´azienda ospedaliera o un altro ente o azienda del Servizio sanitario nazionale), nell´àmbito dell´elenco degli idonei di cui al precedente art. 1, il successivo art. 3 riguarda le regole procedurali per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.
I successivi due artt. 4 e 5 dettano, rispettivamente, le regole sulle incompatibilità ed inconferibilità dell´incarico (attraverso il generico riferimento alle norme vigenti) nonché la disciplina transitoria.
L´art. 6 estende le precedenti regole, anche procedurali, alle aziende ospedaliere universitarie, mentre le restanti norme riguardano i profili del riparto di competenza con gli enti territoriali nonché quelli di ordine finanziario.
In allegato il decreto.

 

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