I giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35813 del 30 agosto 2016, hanno escluso che l´esigenza di contrarre e consumare il matrimonio possa essere ricondotta tra gli eventi eccezionali previsti dal comma 2 dell´art. 30 dell´Ordinamento Penitenziario. Pertanto nessun permesso potrà essere concesso dall´Autorità Giudiziaria al detenuto richiedente.
Nel caso in esame i giudici della Prima Sezione avevano esaminato il ricorso proposto dal detenuto a cui era stata negata la possibilità di lasciare il carcere per poter celebrare e consumare il proprio matrimonio. Infatti il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato la richiesta di permesso inoltrata dal detenuto a cui era stato proposto reclamo che veniva rigettato dal competente Tribunale di Sorveglianza. Con il ricorso proposto avanti la Corte di Cassazione, il detenuto impugnava l´ordinanza emessa dal Tribunale che aveva confermato quanto deciso dal Giudice di Sorveglianza, sostenendo la inosservanza ed erronea applicazione del secondo comma dell´art. 30 O.P.
La Suprema Corte ha ribadito il principio già espresso da ultimo ( Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013 - dep. 12/03/2013, Grillo, Rv. 255311), in base al quale per poter concedere il permesso invocato ai sensi dell´art 30 comma 2 occorre che ricorrano tre condizioni: il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell´evento e l´attinenza del medesimo alla vita familiare. Ha escluso pertanto che le esigenze rappresentate dal detenuto richiedente il permesso rientrassero nelle finalità di cui alla norma invocato e pertanto rigettava il ricorso proposto.
Segue sentenza allegata
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