I Giudici della
Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con
sentenza n. 53888 del 19 dicembre 2016, hanno stabilito che per poter pronunciare
, prima del dibattimento, la non punibilità per particolare tenuità del fatto,
è richiesto necessariamente il parere positivo del PM e dell´imputato.
IL Tribunale di Lecce aveva ritenuto sussistenti le condizioni per potere pronunciare una sentenza di non punibilità ai sensi dell´art. 131 bis c.p. nei confronti dell´imputato chiamato a rispondere del reato previsto dall´art. 22 comma 12 del D.lgs n. 286 del 1998, per avere occupato alle proprie dipendenze un cittadino straniero privo del permesso di soggiorno.
A seguito della pronuncia di non punibilità dell´imputato per tenuità del fatto, avvenuta con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, il PM presentava contro la stessa ricorso in Cassazione.
Con il ricorso il PM lamentava l´inosservanza ed erronea applicazione dell´art. 469, comma 1 e comma 1bis, e dell´art. 178 comma 1 lettera b, c.p.p. in quanto il giudice di merito, in presenza dell´opposizione del PM, non avrebbe potuto e dovuto pronunciare la non punibilità dell´imputato per tenuità del fatto.
I Giudici della Prima Sezione hanno ritenuto fondato il ricorso in quanto, sulla scorta della disposizione contenuta nell´art. 469 comma 1 e comma 1 bis c.p.p. è assolutamente necessario che sia verificata, per questo tipo di pronuncia, la non opposizione delle parti. Tale soluzione trova il suo riscontro giurisprudenziale in precedenti pronunce della stessa Corte (Cass. pen., Sez. III n. 47039dell´8.10.2015 e Sez. II n. 12305, 15.3..3.2016, ).
Poiché effettivamente la sentenza è stata pronunciata nonostante l´opposizione del PM, i giudici della Corte hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio.
Infine il Collegio ha precisato di condividere l´orientamento di chi ritine che la sentenza pronunciata in pubblica udienza, nella fase degli atti introduttivi, prima della dichiarazione dell´apertura del dibattimento, deve essere considerata predibattimentale e quindi inappellabile e ricorribile solo in Cassazione, così come confermato dalla nota sentenza Angelucci pronunciata a Sezioni Unite dalla Corte.
Si allega sentenza