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L'art. 14, comma 1 bis del D.Lgs. n. 33/2013 prevedeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i dati reddituali e patrimoniali «di tutti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione». Questa disciplina è stata dichiarata incostituzionale, con sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, nella parte in cui prevedeva l'obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali per tutti i dirigenti pubblici e non solo per quelli titolari di posizioni apicali delle amministrazioni statali. Alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale, la delibera di un'azienda sanitaria che impone la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di tutti i dirigenti titolari di struttura complessa è, pertanto, da ritenersi illegittima in quanto in contrasto con il su richiamato intervento.
Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 12288 del 20 novembre 2020.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa
I ricorrenti, dirigenti medici titolari di struttura complessa del sistema sanitario nazionale, hanno impugnato la delibera dell'Anac, con cui, quest'ultima, nel modificare le proprie Linee Guida a seguito della suddetta sentenza costituzionale n. 20/2019, ha esteso nuovamente l'ambito applicativo soggettivo dell'art. 14, comma 1 bis, Dlgs. n. 33/2013 ai dirigenti titolari di struttura complessa del sistema sanitario nazionale e quindi ha previsto nuovamente la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di tutti i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale. È accaduto che, in esecuzione di tale delibera, l'Azienda sanitaria resistente ha imposto la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, tra gli altri, dei suoi dirigenti titolari di struttura complessa. In buona sostanza, sia la delibera dell'Anac che quella dell'Azienda sanitaria hanno esteso ai ricorrenti, nella loro qualità di dirigenti medici direttori di struttura complessa, la pubblicazione di dati, prevista per i titolari di incarichi politici, ossia dichiarazione dei redditi, dichiarazione dello stato patrimoniale, possesso di beni immobili o mobili registrati, azioni, obbligazioni o quote societarie, etc.
Il caso, pertanto, è giunto dinanzi al Tar.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione del Tar
Innanzitutto, appare opportuno far rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza su richiamata, ha inteso circoscrivere «in un ambito molto ristretto l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali, limitandolo ai dirigenti individuati sulla base di due criteri distintivi, ovvero la titolarità di amplissimi poteri decisori ed organizzativi e la nomina diretta da parte dell'organo politico».
In buona sostanza la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali è prevista solo per quei dirigenti che sono titolari di posizioni dirigenziali apicali e per i quali il diritto alla riservatezza subisce una deroga in nome della diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione e in nome dell'esigenza di trasparenza per finalità di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione. Ciò premesso, occorre chiarire che, nell'ambito del sistema sanitario nazionale (s.s.n.), «la dirigenza è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali». Tutti i medici del s.s.n. sono qualificati come dirigenti per la loro professionalità e a prescindere dallo svolgimento effettivo di incarichi di direzione di strutture, semplici o complesse. A ciò deve aggiungersi che «le strutture complesse non coincidono, sic et simpliciter, con unità organizzative di rilevanti dimensioni e apicali, ma comprendono anche figure di media entità, molto numerose e diffuse nel sistema ospedaliero». Ne consegue che i relativi direttori non possono considerarsi né figure particolarmente vicine rispetto alla sede di individuazione e selezione degli indirizzi politici, né titolari di posizioni dirigenziali apicali così come individuate per la dirigenza statale. Alla luce di tanto, quindi, per i dirigenti delle strutture sanitarie pubbliche complesse, la trasparenza dei dati personali deve essere limitata a quanto statuito dalla Corte Costituzionale. Orbene, tornando al caso in esame, i ricorrenti sono dirigenti medici di strutture complesse del s.s.n. e come tali non ricoprono posizioni dirigenziali apicali. Secondo il Tar, da ciò discende il fatto che le delibere impugnate dai medici, in forza delle considerazioni sin qui svolte, sono illegittime e, come tali, vanno annullate.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.