Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 2010 i praticanti avvocati, pur se dotati di patrocinio, non possono essere nominati difensori d´ufficio. Se ciò accade, non si tratta di semplice irregolarità amministrativa ma di illegittimità conclamata che, se fatta valere, può determinare anche in sede di legittimità, l´annullamento delle sentenze impugnate conclusive del processo durante il quale il praticante abbia assunto le dette funzioni.
I Fatti
Era accaduto che all´udienza conclusiva di un procedimento penale, stante l´assenza del difensore di fiducia il giudice monocratico provvedeva a nominare il difensore d´ufficio nella persona di un praticante avvocato. A conclusione del procedimento l´imputato veniva condannato per il reato di furto di energia elettrica alle pene di legge.
La sentenza di primo grado veniva prontamente impugnata avanti la competente Corte di Appello avanti la quale, durante la discussione, veniva fatto evidenziare dal difensore dell´appellante che nel corso del giudizio di primo grado era stata violata la disposizione di legge che vieta ai praticanti avvocati di poter assumere la difesa d´ufficio. Ciò nonostante la Corte di Appello confermava la sentenza di condanna emessa dal primo giudice.
Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva così proposto ricorso per cassazione. Col primo e secondo motivo veniva denunciata la violazione di legge ai sensi dell´art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; vizio di motivazione ai sensi dell´art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La difesa lamentava nel ricorso di avere rappresentato al giudice di appello, durante la discussione, un fatto nuovo relativo alla nomina del difensore di ufficio di un praticante avvocato di rilevante importanza per la validità dell´intero giudizio di primo grado, chiedendo pertanto l´accoglimento del ricorso proposto e l´annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Ragioni della decisione
I giudici della Quarta Sezione Penale, hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dalla difesa dell´imputata ed hanno affermato che dopo l´intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 106 del 2010, i praticanti avvocati non possono essere nominati difensori d´ufficio (così Sez. 6, Sentenza n. 6580 del 2012 n.m.).
Infatti con la sentenza n. 106 del 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimita´ costituzionale, per contrasto con l´articolo 24, comma 2, Cost., dell´articolo 8, comma 2, ultimo periodo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall´art. 1, legge 24 luglio 1985, n. 406, dall´art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall´art. 246 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possano essere nominati difensori d´ufficio.
A questo punto i giudici della Quarta Sezione Penale, dopo aver preso atto, a seguito della consultazione degli albi degli avvocati relativi al periodo di riferimento, che il difensore nominato d´ufficio nel corso del giudizio di primo grado, all´epoca dei fatti era iscritto solo nell´albo di praticanti avvocati, hanno dichiarato fondato il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Si allega sentenza