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Rapina, Cassazione: "se arma giocattolo è riconoscibile, no ad aggravante"

I giudici della Seconda Sezione della Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 4712 del 1 febbraio 2018 hanno escluso l´applicabilità dell´aggravante dell´uso delle armi in relazione al reato di rapina, quando è certo che l´arma usata sia riconoscibile come arma giocattolo.

Nel caso di specie era accaduto che l´imputato accusato del reato di rapina p.e p. dall´art. 628 cp aggravato per l´uso delle armi veniva condannato alle pene di giustizia. Tale sentenza di condanna veniva confermata dalla Corte di Appello a cui si era rivolta con l´impugnazione proposta la difesa dell´imputato. Avverso la sentenza di conferma della condanna emessa dal giudice di primo grado, veniva proposto ricorso per cassazione.

Tra i vari motivi del ricorso, veniva proposto, come ultimo, quello con il quale si denunciava l´inosservanza di legge e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l´aggravante dell´uso dell´arma. La difesa del ricorrente sosteneva che tale circostanza aggravante non andava applicata in quanto, per come hanno potuto affermare i testi escussi, l´arma presentava il c.d. tappo rosso e pertanto era perfettamente riconoscibile come arma giocattolo.

I giudici della Seconda Sezione Penale hanno ritenuto infondati i primi tre motivi del ricorso attinenti ad altri profili che in questo commento non prenderemo in esame, mentre ha ritenuto del dutto fondato il quarto motivo sopra citato.

I giudici di legittimità infatti hanno avuto modo di evidenziare che al fine di verificare la presenza delle condizioni, nel caso concreto, per l´applicazione della citata aggravante prevista dal terzo comma dell´art. 628 cp,, è necessario valutare se l´uso dell´arma abbia avuto un effetto intimidatorio sulla persona offesa. E´ chiaro che se la presenza del tappo rosso abbia fatto riconoscere l´arma usata come una arma giocattolo, non può parlarsi di effetto intimidatorio sulla vittima della rapina, nessun timore avrebbe potuto incutere l´arma giocattolo.

I giudici pertanto hanno affermato che in linea generale " seppure deve quindi escludersi che l´uso di un´arma giocattolo sia incompatibile con l´aggravante prevista per la rapina dall´art. 628 comma 3, n. 1, prima ipotesi, deve tuttavia ritenersi sussistente la circostanza aggravante dell´uso delle armi solo quando la minaccia sia realizzata utilizzando un´arma giocattolo non riconoscibile come tale (v. Sez. 2, n. 18382 del 27/3/2014, Rv. 260048 in motiv.").

Nel caso di specie a parere dei giudici l´arma usata era perfettamente riconoscibile come arma giocattolo e pertanto hanno deciso di annullare con rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell´aggravante come sopra rappresentata.
Si allega sentenza

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