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Debiti de cuius, non ne risponde il coniuge rinunciante a eredità, residenza non configura possesso

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile, con Ordinanza n. 1588 del 2016.
Con tale ordinanza i Supremi Giudici hanno precisato che i debiti del "de cuius" non si trasmettono automaticamente alla moglie che rinuncia all´eredità.
Infatti, non può in alcun modo prodursi questo effetto per il solo fatto che la moglie avesse la medesima residenza del "de cuius" , non essendo quello dell´abitazione o dell´uso un diritto sorto a titolo successorio o derivativo ma piuttosto un diritto legato alla qualità di coniuge.
La contribuente non era dunque in alcun modo in possesso dei beni ereditari avendo la stessa rinunciato all´eredità.
La doglianza della difesa erariale si fonda su un vecchio orientamento, non abbracciato degli ermellini, alla cui stregua sarebbe sufficiente il possesso anche di uno solo dei beni del de cuius, addirittura anche in quota, per giustificare una eventuale aggressione del patrimonio della superstite.
Secondo i Supremi Giudici, in sostanza, il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius, non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso.
Il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege.
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