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Nessuna norma più favorevole in tema di prescrizione per il delitto di strage

La Seconda Sezione della Cassazione, con Sentenza n. 15107 del 12/04/2016, in tema di reati puniti con la pena astratta dell’ergastolo, ha affermato che l´attuale disciplina che regola l´istituto della prescrizione dettata dall´art. 157 cod. pen. in base alla quale, in caso di successione delle norme, si debba applicare quella più favorevole, debba essere interpretata nel senso che la regola della imprescrittibilità vada applicata anche ai fatti di strage commessi anteriormente alla modifica intervenuta con la legge 5 dicembre 2005, n. 251.
I Giudici della Seconda Sezione hanno trovano il loro argomento fondativo, nella disposizione dell’art. 7, comma secondo, della CEDU che sancisce che il principio di irretroattività della legge incriminatrice non si applica ai crimini contro l’umanità che offendono interessi transazionali.
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