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Niente addebito a chi abbandona casa coniugale per giusta causa e periodo transitorio

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 7163 del 2016 con la quale, contrariamente rispetto a quanto stabilito dai Giudici di merito e ribadito in Appello, i Supremi Giudici hanno affermato il principio secondo il quale è del tutto lecito, e non dà vita ad alcun addebito, l´allontanamento della moglie dalla casa coniugale quando Tale circostanza sia stata preceduta, e quindi causata, da una "violenta" lite; per di più quando, come nel caso de quo, la donna sia in gravidanza e tema per la propria salute e quella del feto.
Ciò comporta non tanto la configurazione di un abbandono del tetto coniugale quanto un insostenibile proseguimento del rapporto di coppia ormai intollerabile.
Il dato, inoltre, che la donna successivamente, cercando di rientrare in casa, abbia trovato la serratura cambiata, fa intendere una palese volontà del marito di porre fine al rapporto di coppia, motivo per cui l´eventuale addebito alla moglie sarebbe ancora più immotivato ed illegittimo.
Nessun rilievo, inoltre, a dire degli ermellini, può darsi alla circostanza che la moglie abbia avuto un atteggiamento provocatorio nei confronti del marito, che, piuttosto ha agito in preda a sua "irascibilità".
La circostanza dell´allontanamento, hanno ben precisato i Giudici di Piazza Cavour, connotava un conflitto permanente ed il venir meno del legame affettivo un tempo esistente tra i coniugi.
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