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Denuncia abusi del capo, licenziato, Cassazione ordina reintegrazione

Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, che, con Sentenza n. 21649 del 2016, ha confermato la statuizione della Corte d´Appello, che aveva ordinato la reintegrazione del dipendente licenziato dopo le sue denunce, previa declaratoria della illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto.
Nel caso in esame, la Corte d´Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, che aveva invece dichiarato la legittimità dei licenziamento per giusta causa.
Dalla Corte territoriale era stata infatti esclusa la sussistenza della giusta causa. La Corte infatti aveva ritenuto che la lettera di denuncia del lavoratore alla datrice di comportamenti scorretti ed offensivi in proprio danno del superiore gerarchico, con allegato parere "pro veritate" di avvocato, dovesse essere inquadrata nell´esercizio del legittimo diritto di critica del dipendente e ciò nel rispetto dei limiti di continenza sostanziale e formale.
Chiamati i Supremi Giudici, da parte del datore di lavoro, a dirimere la controversia, gli stessi hanno confermato quanto asserito dai Giudici territoriali ossia come con la lettera in esame, il lavoratore avesse legittimamente esercitato il proprio diritto di critica nei confronti del comportamento tenuto dal proprio superiore, ma al tempo stesso avesse sollecitato l´attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all´interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità.
E ciò ha fatto rinnovando in modo evidente il proprio impegno di collaborazione e fedeltà, nell´adempimento degli obblighi posti a suo carico dagli artt. 2104 e 2105 c.c., avendo lo stesso precisato nella parte conclusiva della lettera: "La serietà e la professionalità che ha sempre contraddistinto la mia persona all´interno e all´esterno del lavoro in Azienda mi impone di sollecitare un intervento dell´Amministratore della Società ... Immutata la mia disponibilità e il mio impegno sul lavoro, malgrado la denunziata sofferenza ... " .
Da tali rilievi argomentativi, il Supremo Collegio ha ritenuto la palese inidoneità del comportamento contestato a ledere definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro, integrante violazione del dovere posto dall´art. 2105 c.c., tale da costituire giusta causa di licenziamento.
Alla luce di queste considerazioni il ricorso proposto dalla Società è stato respinto.
Sentenza allegata






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