I giudici della
Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 54184 emesssa in data 20 dicembre 2016 hanno accolto il ricorso proposto dalla difesa di
oltre 600 parti civili, avverso la sentenza del Tribunale che aveva liquidato alle stesse, le spese di costituzione in un procedimento conclusosi con sentenza di patteggiamento, nella misura complessiva di euro 3.600 . Il Tribunale non aveva minimamente motivato tale decisione e pertanto i giudici hanno affermato il
principio di diritto in base al quale
non è sufficiente richiamare i parametri previsti dall´art. 12 del D.M. n. 55/2014, ma occorre dare una adeguata motivazione in merito al quantum liquidato.
Come è ben noto nel giudizio che si conclude ex art. 444 c.p.p. con una sentenza preceduta da una richiesta di patteggiamento, alle parti civili vanno riconosciute, il diritto al rimborso delle spese sostenute e degli onorari, tranne che non ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.
In tema di spese della parte civile la Suprema Corte ritiene che nonostante la brevità del rito celerità del rito, in cui le attività difensive della parte civile sono nella pratica limitatissime, cionondimeno alla stessa va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute e degli onorari, indicati in apposita nota spese, in relazione all´attività preparatoria che ha dovuto svolgere il difensore (Cass. pen., sez. II, 12.12.2012; conf. Cass. pen., sez. IV, 29.11.2006)
Nel caso di specie il ricorrente ha lamentato la carenza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Infatti secondo quanto sostenuto dal ricorrente il Tribunale, se da un lat, nelle premesse, ha richiamato i parametri del D.M. n. 55/2014 per la quantificazione delle spese, di contro lo stesso non ha tenuto conto delle peculiari caratteristiche della concreta vicenda processuale e soprattutto il gran numero di parti civili assistite.
I Giudici della Quinta Sezione Penale hanno accolto il ricorso specificando che nella sentenza impugnata non erano stati i criteri di valutazione seguiti al fine di pervenire alla liquidazione. Il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata invece aveva indicato l´unico parametro della continuità dell´impegno e dell´esito ottenuto disattendendo il principio più volte pronunciato dalla stessa Corte secondo cui " è affetto da vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l´importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti"(Cass, Sez. VI, n. 25192 del 2.04.2012).
Per tali ragioni la Corte ha annullato con rinvio per un nuovo esame sul punto