Sul delicatissimo argomento si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, sez. VI Civile -1, con ordinanza n. 26883 del 2016, depositata il 22 dicembre.
I Giudici Supremi, chiamati a dirimere una controversia in ordine alla configurabilità o meno dell´alcolismo quale causa atta a far scaturire l´addebito della separazione, hanno ritenuto pienamente condivisibile quanto statuito dai Giudici territoriali, ribadendo che il comportamento del ricorrente si è palesato come del tutto contrario ai doveri coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell´interesse della famiglia, con conseguente impatto devastante sull´"affectio coniugalis", tale da condurre a una crisi irreversibile del matrimonio.
Fatto
Il caso trae origine dalla richiesta di una donna, ormai satura del comportamento passivo e dedito esclusivamente all´alcool del marito.
La moglie chiede che venga addebitata la separazione a quest´ultimo che, nulla ha fatto per uscire dal "tunnel" continuando a fare abuso di sostanze alcoliche .
Tale comportamento, a dire dei giudici di "prime cure", non poteva di per sé dar luogo al chiesto addebito, essendo l´uomo già da tempo avvezzo all´alcool.
Ciò non viene però condiviso né dai Giudici territoriali, né dai Giudici del "Palazzaccio" che invece ravvisano proprio in tale disagio la causa della rottura del vincolo familiare, con conseguente addebito della separazione a carico del marito.
Le ragioni della decisione
Per il Supremo Collegio, infatti, non vi è alcun dubbio sul fatto che ci si trovi di fronte ad una palese violazione dei doveri incombenti sui coniugi.
L´uomo, di fatto, ha privilegiato la propria dipendenza dall´alcolismo rispetto alla relazione coniugale e ciò, se pure può essere la conseguenza di una sofferenza psichica importante, non può non essere valutata nello stesso tempo come la causa del logoramento e della rottura del rapporto coniugale cui la moglie ha tentato per lungo tempo di resistere e di opporsi.
Infatti, è proprio il protrarsi nel tempo dell´alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, a costituire la causa dell´intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall´alcol provoca nelle persone conviventi.
Sulla base di quanto precede, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Si allega l´ordinanza.