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Consulta, regalo di Natale a parità genere: cognome materno liberamente attribuibile a bimbi

Si è trattato proprio di un regalo della Corte alla civiltà e alla reale parità tra i sessi dato che sulla delicatissima questione, al centro del pubblico dibattito, la Consulta si è pronunciata con questa sentenza storica allegata nel suo testo integrale e sostituendosi ad una pur caldeggiata ma mai ottwnuta pronuncia del nostro Legislatore, con sentenza depositata quasi alla vigilia, il 21 dicembre 2016.
Dunque, la possibilità di attribuire ai figli solo il cognome del padre è illegittima e discriminatoria. Infatti, ha sostenuto la Corte, il cognome solo paterno è mutuato da un´epoca patriarcale e da questo momento in poi tutte le coppie potranno attribuire ai figli anche soltanto il cognome materno o quello di entrambi i genitori. La scelta del cognome dovrà essere assunta di comune accordo tra papà e mamma altrimenti sarà il giudice a decidere.
Una sentenza indiscutibilmente risolutiva, che ha quindi sancito l´illegittimità dell´automatica attribuzione del cognome paterno ai figli, dando in tal modo il via libera all´attribuzione anche del cognome materno, quando vi sia una esplicita volontà in tal senso.
Antefatto
la Corte d´appello di Genova sollevava – in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell´ordinamento dello stato civile, a norma dell´articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede «l´automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori».
Il giudizio a quo aveva per oggetto il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale ordinario di Genova che aveva respinto il ricorso avverso il rigetto, da parte dall´ufficiale dello stato civile, della richiesta di attribuire al figlio dei ricorrenti il cognome materno, in aggiunta a quello paterno.
La Corte d´appello di Genova osservava a tal proposito che, sebbene la norma sull´automatica attribuzione del cognome paterno, anche in presenza di una diversa volontà dei genitori, non fosse prevista da alcuna specifica norma di legge, essa era desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché dall´art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Tra l´altro, molti Stati europei, precisavano i Giudici, si erano già adeguati al vincolo posto dalle fonti convenzionali e, in particolare, dall´art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1985, n. 132.
Essa impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare tale discriminazione in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome».

Motivi della decisione

La decisione della Consulta ha trovato il proprio fondamento, in primo luogo, nella violazione dell´art. 2 Cost., in quanto, attribuendo legittimità al principio "implicito" del riconoscimento del cognome paterno, verrebbe compresso il diritto all´identità personale, il quale comporta il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali.
Inoltre, la Corte ha evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., poiché sarebbe leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro, oltre ad essere ancora incentivata una visione eminentemente "patriarcale" della famiglia; e con l´art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all´art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, alle raccomandazioni del Consiglio d´Europa 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché alla risoluzione 27 settembre 1978, n. 37, relative alla piena realizzazione dell´uguaglianza dei genitori nell´attribuzione del cognome dei figli.
Sulla base di tali argomentazioni la Corte Costituzionale ha dunque dichiarato l´illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 72, comma 1, R.D. n. 1238/1939; e 33 e 34 d.P.R n. 396/2000 nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, nonché, l´illegittimità costituzionale dell´art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Cosa cambia adesso: le possibilità

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione di attribuzione in via automatica del cognome paterno al figlio, sarà probabile che una legge disponga l´obbligo degli uffici dell´Anagrafe comunale di chiedere ai genitori, prima di iscrivere il bambino, il cognome scelto per lui.
Padre e madre potranno quondi scegliere comunemente se attribuire al bimbo appena nato il cognome paterno, quello materno o entrambi.
E per i bambini già nati ?
Qui non si può sapere con certezza. Se infatti nel caso specifico esaminato dalla Consulta si tratta dei neonati, tuttavia il legislatore potrebbe applicarne i principi consentendo il mutamento del cognome con quello materno (o questa ultima aggiunta) anche per i figli già nati (prima della maggiore età). Ed a prescindere dall´intervento del legislatore, ciò potrebbe essere richiesto in via autonoma da uno dei coniugi al giudice, sulla base del principio affermato dalla Corte, alla cui stregua"La piena ed effettiva realizzazione del diritto all´identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, impone l´affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l´attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Viceversa, la previsione dell´inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all´identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno".


Si allega sentenza.



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