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Nella comunione legale l’ingiunzione di demolizione può essere notificata anche ad uno solo dei coniugi.

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Secondo quanto recentemente affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A., Ad. Sez. riun., n. 71/2023), il coniuge in regime di comunione legale dei beni è legittimato a ricevere la notifica dei provvedimenti sanzionatori anche per conto dell'altro coniuge.  

A tale conclusione il Consiglio è pervenuto all'esito di un giudizio instaurato da uno dei due comproprietari di un immobile in comunione legale, il quale aveva prospettato l'illegittimità di un ordine di demolizione perché, secondo la tesi della parte deducente, detto provvedimento era stato notificato solo ad uno dei due coniugi e non ad entrambi.

La corte siciliana, ha, innanzitutto, ricordato che la comunione di un bene tra i coniugi, non è una comproprietà, ma un istituto particolare, in cui il diritto di proprietà di ciascun comunista non è limitato ad una quota, ma si estende all'intero bene. 

La differenza tra bene in comproprietà e bene in comunione, ha continuato la C.G.A., emerge anche sotto il profilo penale.

Nei reati edilizi, infatti, un coniuge può essere ritenuto responsabile per il fatto materialmente commesso dall'altro, sulla base di oggettivi elementi di valutazione tra i quali rientra anche il regime di comunione di beni.

Se, dunque, ciascun compartecipante alla comunione legale vanta un diritto di proprietà sull'intero bene, allora anche i poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio spetterà disgiuntamente a ciascun coniuge, per i beni oggetto di comunione e, conseguentemente, ciascuno dei compartecipanti sarà legittimato ad essere destinatario o a ricevere notificazione di provvedimenti, quali quelli sanzionatori in materia edilizia, con effetti anche nei confronti dell'altro.

La corte siciliana ha perciò dichiarato l'irricevibilità del ricorso perché presentato tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, la cui scadenza, andava calcolata, anche per la ricorrente (sebbene non avesse ricevuto alcunché) dalla data della notifica all'altro coniuge. 

 

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