I giudici della Seconda Sezione Penale della Cassazione, con sentenza 4 luglio 2016, n. 27363, hanno affermato che il momento consumativo del reato di appropriazione indebita da parte di un amministratore di condominio, coincide con il momento in cui lo stesso abbia negato la restituzione dopo la espressa richiesta.
I giudici della Cassazione confermando l´orientamento oramai consolidato in giurisprudenza, hanno avuto modo di affermare che il reato di appropriazione indebita è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l´agente compie il primo atto uti dominus sulla cosa.
Nel caso di specie l´amministratore del condominio non avendo restituito alla fine del mandato le somme mancanti dal conto corrente del condominio, è in questo momento che si materializza la c.d. interversione del possesso che appalesa la volontà di agire uti dominus sulla res .
Con l´affermazione di tale principio sono state così respinte le tesi difensive, che per far valere la prescrizione del reato, sostenevano che il reato si sarebbe consumato al tempo di ogni singolo prelievo effettuato dal conto corrente del condominio.
Per tali ragioni veniva rigettato il ricorso proposto.
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