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Moglie maltrattata e violentata, Cassazione: “I due reati concorrono, nessun assorbimento”

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Con la sentenza n. 35700 dello scorso 14 dicembre, la III sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna inflitta ad un marito, ritenuto colpevole sia per il reato di maltrattamenti in famiglia che per quello di violenza sessuale, per aver posto in essere ai danni della moglie atti di violenza sistematica, non necessariamente finalizzati al successivo abuso sessuale.

Si è difatti specificato che il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale commessi in danno della moglie, perché, a decorrere dal 2017, aveva iniziato a maltrattarla con violenze fisiche e morali e perché, dall'ottobre 2018, l'aveva costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà, manifestata anche con implorazioni e pianti, anche strappandole gli indumenti intimi per consumare il rapporto abusivamente. 

 Per tali fatti, il Tribunale di Pesaro condannava l'uomo alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla pena di cinque anni di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la continuazione due anni e sei mesi di reclusione.

La Corte di appello di Ancona sostitutiva la interdizione perpetua dai pubblici uffici con la interdizione quinquennale, revocando l'interdizione legale durante l'espiazione della pena; per il resto, confermava la condanna inflitta in primo grado.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'uomo eccepiva violazione degli artt. 572 e 609 c.p., per aver la Corte di appello ritenuto sussistente il concorso tra i reati, laddove i fatti contestatagli andavano sussunti esclusivamente nell'alveo del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., in quanto la contestata violenza sessuale doveva ritenersi assorbita nel reato di maltrattamenti, con conseguente rideterminazione della pena finale.

In particolare, l'imputato evidenziava come, in applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale, non poteva essergli addebitata una duplice sanzione per la medesima condotta violenta: i giudici di merito, difatti, avrebbero dovuto correttamente tenere in considerazione le presunte violenze sessuali quali espressione fattuale di una complessiva ed unica situazione di soggezione, anche carnale, da parte del ricorrente.

La Cassazione non condivide la tesi difensiva dell'assorbimento dei fatti di violenza carnale in quelli di maltrattamenti.

 La Corte ricorda che il reato di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza, vi è concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti.

Conseguentemente, il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come il reato ex art. 572 c.p. risulta essere stato commesso mediante atti di violenza sistematica, quali calci, pugni, procurando ecchimosi e lesioni, lasciando la donna isolata all'interno dell'abitazione, trattandola con disprezzo e sfruttandola: tali condotte, non finalizzate al successivo abuso sessuale, non comprendono quelle contestate nel capo di imputazione del delitto ex art. 609-bis c.p., con conseguente ammissibilità del concorso dei reati.

In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.


 

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