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Inquadramento normativo: Art. 183 c.p.c.
Udienza di trattazione e memorie istruttorie: Nel corso dell'udienza di trattazione, le parti possono chiedere che sia disposta la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, ossia:
Cosa si intende con memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande già proposte? Con questo tipo di memorie, è possibile apportate alla domanda e/o alle eccezioni originariamente formulate una mera modifica, definita emendatio libelli. Non sarà possibile proporre quelle modifiche che introducono istanze nuove, ossia che integrano la cosiddetta mutatio libelli. In buona sostanza «si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo [...]» (Cass. n. 8056/2007; n. 7524/2005; n. 2080/2001, richiamate da Tribunale Roma, sentenza 14 gennaio 2019). Si ha emendatio libelli, invece, quando la modifica, pur incidendo su uno o entrambi gli elementi oggettivi (petitum e causa petendi):
(Cass. S.U. 12310/2015; n. 22404/2018, richiamate da Corte d'Appello Milano, sentenza 2 maggio 2019).
Casi di mutatio libelli e di emendatio libelli : Si ritiene che, in materia di precisazione o modificazione della domanda, si ha mutatio libelli:
È stato, invece, ritenuto che si ha emendatio libelli:
«Non è mai ravvisabile un mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, dal momento che il cambiamento della domanda presuppone la mutazione del corrispondente diritto, e non già della sua qualificazione giuridica. Da ciò deriva che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna mutatio libelli, restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela» (Cass. civ., n. 9333/2016, richiamata da Corte d'Appello Bari, sentenza 8 febbraio 2018).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.