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Modificazione della domanda inizialmente formulata nel processo civile: quando non è ammessa?

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Inquadramento normativo: Art. 183 c.p.c.

Udienza di trattazione e memorie istruttorie: Nel corso dell'udienza di trattazione, le parti possono chiedere che sia disposta la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, ossia:

  • «un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
  • un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
  • un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria».

Cosa si intende con memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande già proposte? Con questo tipo di memorie, è possibile apportate alla domanda e/o alle eccezioni originariamente formulate una mera modifica, definita emendatio libelli. Non sarà possibile proporre quelle modifiche che introducono istanze nuove, ossia che integrano la cosiddetta mutatio libelli. In buona sostanza «si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo [...]» (Cass. n. 8056/2007; n. 7524/2005; n. 2080/2001, richiamate da Tribunale Roma, sentenza 14 gennaio 2019). Si ha emendatio libelli, invece, quando la modifica, pur incidendo su uno o entrambi gli elementi oggettivi (petitum e causa petendi):

  • non dà vita a una domanda nuova disconnessa con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio;
  • non determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

    (Cass. S.U. 12310/2015; n. 22404/2018, richiamate da Corte d'Appello Milano, sentenza 2 maggio 2019).

Casi di mutatio libelli e di emendatio libelli : Si ritiene che, in materia di precisazione o modificazione della domanda, si ha mutatio libelli:

  • quando viene formulata l'istanza per passare dall'accertamento di una responsabilità contrattuale a quello di una responsabilità extracontrattuale. In queste ipotesi, si tratta di una domanda nuova (Cass., n. 18299/2016; n. 11118/2013, richiamate da Tribunale Taranto, sentenza 22 marzo 2018) poiché implica nuovi temi di indagine e un nuovo diverso sistema di ripartizione dell'onere probatorio (Tribunale Taranto, sentenza 22 marzo 2018);
  • quando l'attore che ha introdotto la causa chiedendo il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico, in corso di causa, formuli un'istanza per domandare anche il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione (necessario per ottenere un consenso informato). In tali casi si verifica una "mutatio libelli" perché «viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza» (Cass., n. 18513/2007; n. 25764/2013, richiamate da Cass. civ., n. 24072/2017). Infatti, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce una prestazione diversa da quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico (Cass., n. 2854/2015, richiamata da Cass. civ., n. 24072/2017). A tali prestazioni fanno capo diversi diritti: i) da un lato, il diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico la cui lesione non implica necessariamente lesione al diritto alla salute, come accade nell'ipotesi in cui, pur mancando il consenso, l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo (cfr. Cass., n. 2847/2010, richiamata da Cass. civ., n. 24072/2017) e ii) dall'altro, il diritto alla salute (Cass. civ., n. 24072/2017).

È stato, invece, ritenuto che si ha emendatio libelli:

  • quando in materia di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente, muti l'originaria domanda di adempimento in quella di risoluzione. In questi casi, trattandosi di una facoltà ammessa dall'art. 1453, comma 2, c.c., siamo difronte a una eccezione alla regola del divieto assoluto di modifica della domanda. Eccezione, questa, ammissibile ove la domanda di accertamento di risoluzione si fondi sul medesimo fatto su cui si fonda la domanda iniziale di adempimento, ossia l'inadempimento. Non è ammissibile, invece, ove a fondamento della domanda di risoluzione sia posto un inadempimento diverso da quello inizialmente allegato, con mutamento della causa petendi. In questo caso la modifica è preclusa (Tribunale Udine, sentenza 12 marzo 2018);
  • quando, in corso di causa, rilevata la nullità di un contratto, viene chiesta la conversione di quest'ultimo. In tali ipotesi, l'istanza di conversione risulta essere un'istanza consequenziale alla rilevata nullità se ha ad oggetto l'unico titolo negoziale posto a fondamento della domanda originaria. L'ammissibilità di tale istanza è possibile ove quest'ultima sia avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità (Cass. civ., n. 17352/2017).

«Non è mai ravvisabile un mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, dal momento che il cambiamento della domanda presuppone la mutazione del corrispondente diritto, e non già della sua qualificazione giuridica. Da ciò deriva che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna mutatio libelli, restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela» (Cass. civ., n. 9333/2016, richiamata da Corte d'Appello Bari, sentenza 8 febbraio 2018). 

 

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