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D.S. perseguita docente, giudici lo condannano per mobbing: cosa accade nelle Scuole e come difendersi

Un´altra, esemplare, sentenza su un caso di mobbing nelle Scuole. Si tratta del recentissimo pronunciamento reso dalla Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale, in riforma della Sentenza resa dal Tribunale del capoluogo calabro, appellata da una docente, un dirigente scolastico, all´epoca dei fatti preside di una scuola media di Catanzaro, è stato condannato a risarcire l´insegnante per i danni da essa subiti a causa di una condotta reiteratamente persecutoria nei confronti della medesima professionista.
Con la Sentenza in questione, la Corte ha riconosciuto la docente quale vittima di una sequenza ininterrotta di atti emulativi da parte del preside: tra questi, la illegittima sua esclusione da un progetto scolastico, la irrogazione di una ingiusta sanzione disciplinare, un controllo fuori dal comune ed anomalo nelle classi a lei assegnate, una serie di note e di atteggiamenti dallo stile e dal contenuto sarcastico.
Condotte, ha riconosciuto la Corte, che sul punto ha censurato, riformandolo, il giudizio reso dal Tribunale, poste in essere n un contesto di fumus persecutionis e, quindi, qualificabili come mobbing. Sulla base di tali premesse, la Corte ha condannato il M.I.U.R. a risarcire alla docente appellante il danno non patrimoniale da essa sofferto, dopo averlo accertato tramite una consulenza tecnica medico-legale.
I fatti lamentati dalla docente
La docente, sia nel ricorso al Tribunale e, poi, in sede di appello, aveva censurato la sua esclusione, decisa dal dirigente scolastico senza alcuna motivazione, dal progetto triennale sulla prevenzione della devianza giovanile attivato dalla Scuola, progetto al quale erano stati ammessi tutti gli altri docenti richiedenti; la trasmissione, da parte del dirigente, di una pluralità di note sarcastiche; l´essere stata destinataria di una sanzione disciplinare, irrogata solo a lei nonostante la condotta che vi aveva dato origine fosse, in realtà, imputabile ad un gruppo di docenti, ai quali nulla era stato mai contestato (in particolare, una petizione scritta); una serie di "irruzioni" del preside nelle classi assegnate alla docente, con occhiali da sole ed auricolari; richieste, da parte del capo d´istituto, alla docente di compiti degli studenti; rigetto di permessi e congedi, concessi peraltro ai colleghi senza alcuna remora; addirittura, l´essere stata apostrofata come dislessica nel corso di una seduta del Collegio dei Docenti.
La Corte, ricostruiti gli accadimenti, ha prima disposto consulenza tecnica medico-legale, onde accertare la sussistenza del danno biologico lamentato dalla docente, e poi, introitata la causa in decisione, ha accolto in pieno la domanda dell´insegnante.
La decisione della Corte
Con la Sentenza in commento, alcuni stralci della quale sono stati anticipati dal periodico di informazione locale "Catanzaro Informa" con una news del 25.10.2016, e che pubblicheremo nel suo testo integrale non appena disponibile, la Corte ha preliminarmente ricordato che "per mobbing, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall´art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro o dai dirigenti protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e la emarginazione del dipendente nell´ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell´equilibrio psico fisico e della personalità del medesimo".
Esaminati i fatti che avevano dato origine alla lite, i giudici hanno ritenuto la sussistenza, nel caso concreto, dei fenomeni in questione, ravvisandoli appunto nella "esclusione dal progetto triennale nonostante l´insegnante avesse presentato nei tempi e nelle forme dovute la propria adesione con contestuale disponibilità a permanere in servizio nella scuola per tre anni"; nella "richiesta di essere considerata nell´ambito del progetto", rispetto alla quale "il dirigente scolastico rispondeva con una nota del 18.4.2000 che si concludeva con le espressioni dal seguente tenore "....il sottoscritto si farà tramite per un accoglimento delle Sue richieste presso le Superiori Gerarchie (non esclusa quella dei Cori Celesti, che va - se le memorie dantesche non sono troppo lacunose - dagli Angeli ed Arcangeli fino ai Principati e alle Potestà)"; nella "applicazione di una sanzione disciplinare solo nei confronti della donna per un atto posto in essere collettivamente insieme ad altri docenti ovvero la sottoscrizione di un documento insieme ad altri colleghi, nel quale si denunciavano procedure formali non corrette nello svolgimento di una riunione del Collegio dei docenti"; nel tenore di un "colloquio, durante il quale il preside, alle obiezioni dell´insegnante, affermò "di essere il preside e di non dovere rendere conto a nessuno"; nella "richiesta da parte del dirigente degli elaborati degli alunni direttamente all´insegnante, contrariamente alla prassi secondo cui la raccolta e la conservazione degli elaborati veniva effettuata da un docente collaboratore del preside"; nello "essersi recato il dirigente nelle classi della professoressa in diverse occasioni, ivi trattenendosi durante la lezione con occhiali da sole ed auricolari"; nella trasmissione alla docente "di riservate recapitate in classe dal bidello di turno durante le ore di lezione"; nell´essere stata tacciata (la docente stessa, ndr) di dislessia in collegio docenti".
Tali fatti "se esaminati congiuntamente, in assenza di una rigorosa prova circa la giustificatezza del comportamento datoriale, dimostrano inequivocabilmente l´elemento soggettivo della condotta del dirigente volta a discriminare l´odierna appellante rispetto agli altri colleghi, a screditarne la professionalità ed a lederne la riservatezza e la dignità (...) L´intento discriminatorio si evince in particolare dall´esclusione reiterata dal progetto triennale di cui sopra, a fronte dell´ammissione degli altri richiedenti, nonostante ricorressero i presupposti per la sua ammissione e la precedenza rispetto a docenti in ingresso secondo i pareri espressi dal Provveditorato agli Studi di Catanzaro (...). L´intento discriminatorio è associato a quello del discredito professionale ed a quello di lederne la dignità (con particolare riferimento all´essere tacciata di dislessia, mettendo così in dubbio le sue capacità professionali in un contesto istituzionale quale il collegio dei docenti) e la riservatezza (con riferimento all´invio di riservate in classe, riservate che avrebbero dovuto essere recapitate in segretaria, sede deputata a tale incombente).
Rilevata la sussistenza delle condotte mobbizzanti, la Corte ha fondato il quantum del risarcimento sugli esiti della consulenza tecnica medico-legale, che aveva "consentito di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra le vicende lavorative della ricorrente e la patologia (...), diagnosticata quale lieve sindrome ansioso-depressiva reattiva, inquadrabile quale "disturbo dell´adattamento cronico lieve" e configurante un danno biologico permanente pari al 3%".
La Corte, richiamando principi giurisprudenziali ormai consolidati, ha affermato, sul punto, che "ai fini della configurabilità del nesso causale tra un fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest´ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell´evento traumatico, ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato l´intervento di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale così accertata", traendo dalla documentazione disponibile il convincimento che il "consolidamento dei postumi invalidanti ovvero la cronicizzazione della patologia" risalisse "all´epoca in cui la docente risulta(va) in cura presso il servizio psichiatrico dell´azienda ospedaliera".
Da qui l´accoglimento dell´appello e la condanna del M.I.U.R.
Il mobbing a Scuola: episodi isolati ?
Il pronunciamento in commento non è certo l´unico: il mobbing nei luoghi di lavoro e, tra questi, nella Scuola pubblica ha già costituito oggetto di altri dicta da parte dei giudici, compresi quelli di legittimità, a dimostrazione che si tratta di una pratica purtroppo ancora diffusa. Un comportamento sistematico, preordinato al danneggiamento della persona del lavoratore" (Tribunale di Ravenna, 21 maggio 2002).
Ma è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione Lavoro numero n. 4774/2006, a delineare in modo compiuto l´impianto giuridico del fenomeno, chiarendo che non occorre una specifica inadempienza contrattuale o una violazione di norme a tutela del lavoratore subordinato.
Il mobbing, ha affermato la Suprema Corte, sussiste semplicemente se la condotta del datore di lavoro ha assunto nel tempo sufficiente idoneità offensiva, e di natura vessatoria tale da comportare una lesione dell´integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. La Cassazione ha fatto riferimento all´articolo 2087 del Codice civile, che vincola l´imprenditore ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità della prestazione, sono idonee a rispondere all´obbligo di sicurezza delle condizioni di lavoro.
Occorre dunque una "condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione
finalizzata all´emarginazione del dipendente", che può realizzarsi con "comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali", indipendentemente dall´inadempimento di specifichi obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. Nel caso considerato, la Sezione ha riscontrato la "persecuzione e discriminazione", in una serie di comportamenti datoriali, quali provvedimenti di trasferimento, ripetute visite mediche fiscali nell´arco di dieci mesi, attribuzione di note di qualifica di insufficiente, irrogazione di sanzioni disciplinari, privazione della abilitazione necessaria per operare al terminale.
E a Scuola ?
A scuola il mobbing è una pratica diffusissima. Secondo la ricerca di qualche anno fa di un consigliere regionale della Lombardia, fenomeni di mobbing sono riscontrabili nel 45% delle Scuole. In quali condotte si materializzano questi comportamenti ? La casistica è ampia. Il mobbing può essere uno strumento di gestione del personale, traducendosi in uso distorto di poteri eo diritti della dirigenza, o tradursi in comportamenti commissivi ed omissivi apparentemente leciti, come nel caso di alcuni comportamenti posti in essere dal DS di Caranzaro, utilizzati per finalità contrastanti: ecco il mobbing strategico. Alcuni esempi: respingere una domanda di congedo per migliorare il servizio in quel momento temporale, magari congiunturale, è espressione di un potere legittimo; quando la finalità è vessare il lavoratore, l´uso ne è distorto.
Come è stato scritto, "Si prende di mira lo status personale ovvero lo status lavorativo per porre in essere una declinazione più o meno articolata di attacchi, in forma individuale o collettiva, di cui si offre una traccia di seguito". Ed ecco a traccia dei comportamenti più frequenti nelle scuole, che sono illegittimi e sui quali quindi occorre intervenire subito, se necessario ricorrendo a un giudice:
a – ambito personale
1. palesi o velate minacce
2. attacchi reiterati in pubblico, insulti, umiliazioni,ridicolizzazioni
3. diffusione di maldicenze
4. violenza fisica
5. molestie sessuali
6. discriminazioni razziali, di genere, religiose, politiche, sindacali, di opinione...
7. imitazione cinesica, prossemica, posturale ed esclusione della partecipazione ad eventi ed iniziative sociali a margine dell´attività lavorativa
b – ambito lavorativo
1. critiche continue alla persona sul lavoro
2. sistematiche allusioni indirette
3. assegnazione di compiti dequalificanti
4. svuotamento mansionale formale o di fatto
5. assegnazione per il lavoro di locali angusti, insalubri, inidonei
6. inattività forzata
7. accuse generiche ("non sai fare niente", "sei un buono a nulla", "ti pagano inutilmente")
8. mancata risposta a richieste verbali o scritte del lavoratore
9. tendenza ad ignorare il lavoratore, emarginazione dolosa
10.mancato accesso alle informazioni aziendali ovvero all´attività lavorativa
11.deliberata non risoluzione di problemi organizzativi di lunga durata
12.reiterate richieste impossibili, contraddittorie, inconciliabili, esorbitanti, incongrue, umilianti
13.reiterato inadempimento ovvero inadeguatezza circa le disposizioni sulla sicurezza e la privacy
14.induzione all´errore
15.sottrazione di mansioni per "avocazione" del superiore gerarchico
16.sottrazione di corrispondenza
17.reiterati provvedimenti disciplinari, mancato rispetto del codice disciplinare, sproporzionalità ed arbitrarietà delle sanzioni
18.sanzioni disciplinari ingiuriose
19.sabotaggio lavorativo
20.estromissione del lavoratore da progetti di formazione ed aggiornamento professionale adeguati
21.ostruzionismo nel far esprimere opinioni, pensieri, punti di vista
22.eccessive ed immotivate forme di controllo da parte del dirigente
23.invito a trasferimento o dimissioni
24.disconoscimento datoriale di diritti e meriti magari accompagnate dall´assegnazione di benefici immeritati ad altri soggetti
25.provocazioni dolose al fine di procurare reazioni incontrollate
26. ricatti morali posti in essere dal dirigente al fine di evitare di concedere diritti contrattuali, come giorni di congedo, etc...
27.pregiudizio ovvero inibizione della carriera mediante assegnazione di incarichi a terzi senza garanzie procedurali
28.affiancamento di altro soggetto alla vittima professionalmente qualificata con lo scopo di minarne l´autonomia e controllarne l´attività
29.trasferimenti non richiesti presso altra sede
30.comportamento antisindacale
31.ingiustificata rimozione da incarichi già affidati.
Come scritto in un recente report pubblicato da Ed Scuola, "E´ interessante notare come non tutte le su menzionate azioni od omissioni integrano illeciti amministrativi, civilistici ovvero reati penalmente rilevanti; gli atti persecutori, secondo l´interpretazione della Corte Costituzionale, possono risultare "se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico...", assumendo, nel contempo, "rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall´effetto..." e risolvendosi, normalmente, in "disturbi di vario tipo e, a volte, patologie psicotiche, complessivamente indicati come sindrome da stress postraumatico". Affinché, gli atti in questione possano assumere rilievo di elementi facenti parte di una condotta complessiva mobbizzante, è sufficiente che essi, ancorché legittimi, siano vessatori.
Non costituisce mobbing infatti, come detto in precedenza, lo stato di fisiologica dialettica tra le diverse componenti scolastiche, soprattutto in sede collegiale, in quanto mera conseguenza di tensioni suscitate dalla problematica componibilità delle rispettive posizioni, obiettivi e metodologie didattiche; tutto questo anzi è una risorsa insostituibile. Né costituisce mobbing l´occasionale ricorso, da parte del dirigente scolastico, a misure di ordine organizzativo illegittime, o l´assunzione, sempre da parte di costui, di sporadici contegni illeciti, specie se non accompagnate dall´elemento psicologico del dolo, ossia complessivamente e consapevolmente preordinate ad escludere il docente da ogni ambito decisionistico ovvero all´auto-eliminazione dall´ambiente lavorativo".
Si allega Sentenza Cassazione n. 4774/2006.

 

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