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Misure cautelari personali al vaglio dei giudici di legittimità

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Con la sentenza in commento, la n. 20294, depositata lo scorso 8 luglio, i giudici di legittimità della prima sezione della Corte di Cassazione hanno chiarito quali sono i limiti del loro giudizio rispetto alle decisioni del Tribunale del Riesame in merito a misure cautelari personali.

Nel caso di specie il Tribunale del Riesame aveva confermato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un indagato che aveva posto in essere atti intimidatori insieme al fratello nei confronti delle persone offese mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco. 

La difesa dell'indagato aveva evidenziato come, a suo avviso, i giudici di merito non avessero esaustivamente tenuto conto del compendio probatorio acquisito che non era in grado di fondare un giudizio di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente tale da giustificare la misura cautelare personale più afflittiva.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Ha precisato infatti come nel caso in cui sia richiesta la censura della motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame, alla Corte Suprema "spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato".

Tale giudizio viene effettuato alla luce dei canoni della logica e dei principi di diritto che presiedono alla materia della valutazione probatoria. 

La motivazione che deve fornire il Tribunale del Riesame, infatti, segue lo stesso modello delineato dall'art. 546 c.p.p per le sentenze.

Il suo contenuto subirà però gli adattamenti necessari in questa fase processuale dove la pronuncia non è fondata su prove ma su indizi in quanto tende all'accertamento della probabilità della colpevolezza e non alla sua certezza al di là di ogni ragionevole dubbio. 

 

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