Lo hanno affermato, definendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016. Secondo i Supremi Giudici, la posta in essere dell´attività della medicina di gruppo non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, e quindi non costituisce ex lege presupposto d´imposta Irap.
Si riportano, a tal proposito, le disposizioni richiamate dalla Suprema Corte:
Art. 2.
Presupposto dell´imposta
1. Presupposto dell´imposta e´ l´esercizio abituale di una attivita´ diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L´attivita´ esercitata dalle societa´ e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
Art. 3.
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell´imposta sono:
a) le societa´ e gli enti di cui all´articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa´ in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell´articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche´ le persone fisiche esercenti attivita´ commerciali di cui all´articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa´ semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell´articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all´articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all´articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli effetti dell´imposta sul valore aggiunto ai sensi dell´articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, come sostituito dall´articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sempreche´ non abbiano rinunciato all´esonero a norma dell´ultimo periodo del citato comma 6 dell´articolo 34;
e) gli enti pubblici e privati di cui all´articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, ivi compresi quelli indicati nell´articolo 88, nonche´ le societa´ e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.
2. Non sono soggetti passivi dell´imposta:
a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell´articolo 13.
Sentenza allegata
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.