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Medici: turni massacranti e azioni a tutela

I dirigenti medici e sanitari in Italia hanno un rapporto di lavoro contrattualizzato basato sugli orari di lavoro e non solo sui risultati, pertanto non possono essere tenuti fuori dalle tutele relative ai riposi e ai tempi massimi di lavoro.
Le norme
La legge 133/2008, all´art. 41 ha stabilito che "Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l´impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell´incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche".
Gli sviluppi normativi: nel 2014, con legge n. 161, l´Italia ha predisposto un graduale sistema di adeguamento, teso ad imporre alle Regioni, a partire dal 25 Novembre 2015, di addivenire ad un accordo con le parti sociali teso a disciplinare una riorganizzazione del lavoro di tutti i medici dipendenti pubblici e privati.
La questione Per il passato e finché comunque le singole Regioni non perverranno al necessario adeguamento, il legislatore italiano ha delegato alla contrattazione collettiva la tutela di un diritto previsto nella legislazione comunitaria, assumendo la sostanziale equivalenza tra lo stato giuridico dirigenziale e quello della dirigenza medica e sanitaria italiana. L´art. 41 comma 13 della Legge 133/2008 contrasta, difatti, con la disciplina comunitaria, soprattutto se interpretato nel senso di sottrarre dall´applicazione della norma di tutela anche i rapporti di lavoro tra aziende del SSN e prestatori di lavoro che, ancorché formalmente qualificati come dirigenti, non hanno alcun potere di autodeterminazione della durata della propria prestazione". Infatti, la normativa comunitaria (direttiva 88/2003/CE) consente, all´articolo 17, di derogare all´applicazione delle sue disposizioni, ove si tratti, in particolare, di "dirigenti o altre persone aventi potere di decisione autonomo". Ma i medici e i dirigenti sanitari italiani non possono rientrare nell´ambito applicativo dell´articolo 17 della direttiva, in quanto si tratta di professionisti "contrattualizzati", la cui autonomia subisce limiti in funzione della funzione espletata ovvero quella medico-curativa, prettamente attinente alla tutela del diritto alla salute.
Le prospettive: Il personale medico vittima di tale violazione è, in sostanza, creditore nei confronti dello Stato del risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione della direttiva. Le domande azionabili dovranno fare riferimento al riconoscimento del giusto rimborso per le ore di lavoro in più
non retribuite, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della perdurante e colpevole inadempienza dello Stato.
In pillole: Ciascun medico per cui ricorrano i presupposti, potrà effettuare una richiesta di indennizzo/risarcimento per i riposi non goduti negli ultimi dieci anni, sebbene ogni richiesta dovrà fare i conti con la valutazione che in sede interpretativa verrà svolta dal Giudice italiano, anche con riguardo all´applicazione della prescrizione.
Avv. Ebe Guerra
 
La pubblicazione è effettuata per gentile concessione del sito "diDiritto.it".

 

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