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Mediazione e impugnazione delle delibere assembleari

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Riferimenti normativi: Art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 28/2010 - art.1137 c.c.

Focus: L'impugnazione della delibera assembleare, con citazione in giudizio nel termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1137 c.c., subisce un'interruzione a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione.Tale termine riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 28 del 2010, per una sola volta, dal deposito del verbale conclusivo del procedimento di mediazione presso la segreteria dell'organismo di mediazione.

Principi generali: L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010 prevede che solo "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza...". In tale contesto l'articolo 71-ter, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, prevede che per la partecipazione del condomìnio alla mediazione è necessaria una preventiva delibera assembleare.

Considerato il combinato disposto dell'art. 1137 cod. civ., dell'art. 71 quater disp. att . cod. civ. e dell'art. 5 del D.Lgs. n.28/2010, non è condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, in caso di fallimento della conciliazione, dal deposito del verbale negativo non decorra nuovamente per intero il termine di trenta giorni per l'azione giudiziaria. Al contrario, recente giurisprudenza ha affermato che il termine per impugnare la delibera assembleare comincia a decorrere da capo in caso di istanza di mediazione.

Tribunale di Sondrio, sentenza 25 Gennaio 2019: Nel caso di specie due condòmini proprietari di due distinte unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale, dopo aver presentato istanza di mediazione conclusasi con verbale negativo, nel 2015 hanno citato in giudizio il condomìnio, in persona dell'amministratore pro – tempore. Ciò al fine di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera del 25 luglio 2015 di approvazione del consuntivo del condomìnio, relativo al trimestre 2012/2015, nonché di quella successiva, del 17 ottobre 2015, di conferma dell'approvazione. La delibera è stata impugnata per violazione dei principi basilari del diritto e delle norme di legge nella ripartizione delle spese di riscaldamento e di produzione di acqua calda, relative quote fisse e quote a consumo, e la loro suddivisione tra i diversi condòmini. Il condomìnio si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la decadenza degli attori dalla possibilità di impugnare la deliberazione dell'assemblea del 25 luglio 2015, in quanto l'avvio del procedimento giudiziario sarebbe avvenuto ben oltre il termine di trenta giorni poiché l'atto di citazione è stato portato in notifica il 3 dicembre 2015, cioè nel termine di trenta giorni dopo il deposito del verbale negativo di mediazione avvenuto il 3 novembre 2015. 

Il giudice ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata dal condomìnio convenuto in giudizio, ritenendola infondata per i seguenti motivi: " Il perfezionamento della notifica per il mittente, e, quindi, il momento rilevante per valutare il rispetto dei termini è quello in cui l'atto viene consegnato all'Ufficiale Giudiziario e non quello della consegna al destinatario

Infatti, il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell'azione ex art.1137 cod. civ. relativa all'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale, subisce un'interruzione a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art.5, comma 6, D.Lgs. n. 28 del 2010, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione. Di conseguenza, l'atto di citazione avendo ad oggetto l'impugnativa deve essere portato a notifica entro il termine di trenta giorni che deve ricorrere nuovamente per una sola volta dal deposito del verbale conclusivo del procedimento di mediazione. La proposizione della domanda di mediazione ha un effetto interruttivo e non sospensivo".

 

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