Lo hanno stabilito i Supremi Giudici della Cassazione con la recente ordinanza n. 402 del 2018 con la quale è stato precisato come nell´ipotesi di matrimonio contratto per un limitatissimo lasso temporale, nel caso "de quo" addirittura 28 giorni, non basato su un´effettiva comunione materiale e spirituale tra i coniugi, non possa essere riconosciuto alcun assegno a favore dell´ex moglie.
Nel caso sottoposto all´attenzione degli Ermellini i coniugi non avevano neanche intrapreso un´effettiva convivenza, avendo, concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di una reale unione coniugale materiale e spirituale , così come emerso dalle reciproche accuse mosse dagli stessi.
In tutti i gradi di giudizio, dunque, viene negato l´assegno di mantenimento a favore della moglie richiedente non trovando lo stesso alcun fondamento nel vincolo matrimoniale dato il rapporto "anaffettivo" esistente tra i coniugi.
È lapalissiano che tale matrimonio è stato contratto per ragioni di ordine economico; infatti, l´ex marito alto ufficiale dell´esercito USA si è determinato a contrarre il vincolo matrimoniale al fine di beneficiare di gratifiche economiche riconosciute agli appartenenti all´esercito a seguito di matrimonio, così come l´ex moglie si è indotta al matrimonio solo dopo essersi fatta rilasciare assegni post-datati e , tra l´altro nel corso del brevissimo matrimonio, è anche riuscita a carpire al marito la somma di 110.000 dollari in contanti.
A nulla, in tale quadro, servono le doglianze della ricorrente volte a sostenere l´irrilevanza della brevità del matrimonio nonché della mancata instaurazione della convivenza, richiamandosi in tal senso la giurisprudenza di legittimità secondo cui alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all´assegno di mantenimento (per quello che riguarda l´ "an") sussistendone comunque gli elementi costitutivi, potendo invece ciò incidere nella misura dello stesso ( "quantum").
La Corte di Appello, prima, e ed i Supremi Giudici ,poi, hanno ritenuto inapplicabili tali principi, richiamati dall´ex moglie, alla fattispecie sottoposta alla loro attenzione, rilevato piuttosto la peculiarità, specialità ed eccezionalità del caso, pervenendo all´esclusione del diritto al mantenimento "ab origine", non essendosi ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi avendo riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi tipo economico tra i coniugi non accompagnata da alcun rapporto affettivo tra le parti.
Per tali ragioni i Supremi Giudici confermano l´impossibilità del riconoscimento del chiesto assegno.
La Corte rigetta dunque il ricorso.
Si allega ordinanza.
Avv. Giovanni Di Martino