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Mantenimento, Cassazione: l’obbligo decorre dalla proposizione della domanda in primo grado

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Con l'ordinanza n. 8816 depositata lo scorso 12 maggio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a determinare il momento a partire dal quale decorre l'obbligo di mantenimento per il genitore non affidatario, ha accolto l'istanza di una madre che, in forza di un titolo esecutivo costituito dal decreto della Corte di Appello, insisteva per ottenere gli arretrati dell'assegno di mantenimento a partire dal momento della proposizione della domanda giudiziale di primo grado.

Si è difatti precisato che La decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure - se successiva - dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d'appello all'esito dell'eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, una madre, al termine della convivenza con il padre del suo bambino, chiedeva un contributo per il mantenimento del figlio, pari a 2.000,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese sportive, ricreative, di istruzione e mediche; il Tribunale determinava il contributo paterno nella misura di 520,71 euro al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie richieste. 

Sul reclamo proposto dalla donna, decideva la Corte d'appello di Milano, che, in parziale accoglimento del gravame, con decreto dell'11 giugno 2015 elevava ad euro 1.800,00 l'importo del contributo mensile a carico del padre.

In forza di tale pronuncia, la donna notificava al padre un atto di precetto per il pagamento degli arretrati per il mantenimento del figlio, calcolati dalla data dell'originaria domanda giudiziale; l'uomo proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, sostenendo che il maggior importo determinato dalla Corte d'appello fosse dovuto solamente a decorrere dalla data del decreto della Corte di Appello.

Il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione al precetto.

La Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame del padre, stabiliva che il contributo paterno di euro 1.800,00 mensili dovesse essere corrisposto a decorrere dal 14 luglio 2014, data in cui la donna aveva proposto il reclamo conclusosi con la pubblicazione del titolo esecutivo azionato.

Ricorrendo in Cassazione, la mamma censurava la decisione della Corte distrettuale per violazione o falsa applicazione dell'art. 445 c.c. e la violazione del principio generale secondo cui il tempo necessario per celebrare un processo non può andare in danno della parte che ha ragione: in particolare, la donna si doleva perché non le era stato riconosciuto, con decorrenza retroattiva alla data di presentazione del ricorso al Tribunale per i minorenni, il diritto alla percezione del mantenimento per il figlio minore nella misura stabilita dalla Corte d'appello in sede di reclamo.

La Cassazione condivide la censura formulata dalla ricorrente. 

La Corte ricorda che, per pacifica giurisprudenza, l'obbligazione di mantenimento ex art. 148 c.c. si collega allo status genitoriale e decorre dalla nascita del figlio; nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l'obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione.

Ne deriva che la decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.

Il reclamo presso la corte d'appello – sebbene al giudice di secondo grado sia consentito tenere in conto anche elementi sopravvenuti nel corso del giudizio – conserva la natura di revisio prioris instantiae, sicché la decisione adottata all'esito del reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come, in mancanza di specifiche statuizioni circa la decorrenza dell'obbligo di mantenimento statuito dalla corte d'appello, gli effetti della decisione retroagiscono alla data della domanda giudiziale.

Alla luce di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso; decidendo nel merito, rigetta l'opposizione a precetto, condannando il resistente al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio.

 

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