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Mancata riunione processi, insindacabilità in sede di gravame

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione V, con Sentenza 14 aprile 2016, n. 1509.
Con il secondo motivo di gravame, l´appellante aveva dedotto un vizio della sentenza impugnata a causa del mancato provvedimento di riunione di due ricorsi, quello deciso con la sentenza oggetto del gravame innanzi il giudice d´appello, e quello proposto dalla stessa parte avverso il medesimo provvedimento dirigenziale.
Il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata.
Per un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha spiegato, i provvedimenti in tema di riunione (o meno) di processi, previsti dagli art. 273 e 274 c.p.c., hanno carattere meramente
preparatorio, sono privi di contenuto decisorio e sono insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell´opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale pendono i procedimenti (Cass. Civ., sez. II, 20 luglio 2001, n. 9906; sez. VI, 18 novembre 2014, n. 24496; SS.UU. 6 febbraio 2015, n. 2245).
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