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Avvocati: procedimento disciplinare e obbligo di audizione personale dell´incolpato

Nel caso in cui il Consiglio dell´Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ex art. 47 R.D. n. 37/34, non sussiste alcun obbligo di informarne l´incolpato con avvisi o convocazioni prima dell´atto di citazione previsto dal successivo art. 48. La fase delle indagini preliminari deve essere considerata, infatti, propedeutica e non necessaria al procedimento disciplinare, non è regolata da norme dell´ordinamento professionale e nella prassi si svolge senza formalità, sicchè in questa fase la convocazione e l´audizione dell´incolpato non sono obbligatorie ma facoltative.
E´ stato dichiarato dal Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), con sentenza del 16 luglio 2015, n. 96
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56, nonché Cass. SS.UU. 5.10.2007 n. 20843, CNF 6.12.2002 n. 193.
In arg., cfr. ora l´art. 59 lett. e L. n. 247/2012, che -innovando rispetto alla precedente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933) silente sul punto- dispone: "nel corso del dibattimento l´incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all´esame del consiglio distrettuale di disciplina; l´incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo".

 

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