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Stalker risponde anche della "persecuzione" post querela, suo reato è "a condotta abituale"

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I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazionecon la sentenza n. 1930 del 17.01.2018, hanno stabilito che lo stalking ha natura di reato abituale ed in quanto tale gli atti persecutori posti in essere dall´imputato dopo la proposizione della querela rilevano ai fini dell´integrazione dell´elemento oggettivo del reato.

Nel caso di specie era accaduto che la Corte di Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, prosciogliendo l´imputato dal reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) per irritualità della querela e di conseguenza per difetto della condizione di procedibilità dell´azione penale.
Tale sentenza veniva impugnata avanti la Corte di Cassazione dal Procuratore Generale che denunziava col con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio argomentativo in relazione alla dichiarata insussistenza della condizione di procedibilità.
Il ricorrente osserva infatti che le condotte commesse nelle date del 30.11.2014 e 4.4.2015 erano state oggetto di denuncia personale da parte della persona offesa che aveva presentato querela rispettivamente in data 11.12.2014 e 8.4.2015.
Il ricorrente deduceva l´erroneità della sentenza impugnata laddove aveva esteso la denunziata inammissibilità della querela per la mancata autentica della sottoscrizione della persona offesa da parte del difensore titolare (giacchè tale autentica era stata effettuata solo dall´avv. Termini che era un mero sostituto processuale ai sensi dell´art. 102 c.p.p. del predetto difensore) anche alle ulteriori condotte antecedenti la predetta querela, condotte per le quali le relative querele presentavano tutti i crismi della ritualità.
Con un secondo motivo si denunzia violazione dell´art. 102 c.p.p. giacchè la sostituzione processuale consentirebbe la sostituzione del difensore in tutte le attività processuali, compresa quella di autentica della sottoscrizione della querela.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il primo motivo del ricorso che pur considerando non valida l´autentica della firma apposta dal querelante, operata dal sostituto avvocato del titolare alla difesa , hanno comunque ritenuto errata la conclusione cui è giunta la Corte di Appello secondo cui tutte le condotte coperte dalla querela del 5.8.2015 dovrebbero ritenersi non procedibili.
Infatti era emerso dall´esame del fascicolo che le prime due querele quelle datate 11.12.2014 e 8.4.2015 erano sono state presentate direttamente dalla querelante e quindi ritualmente depositate.
Detto questo i giudici hanno quindi conseguentemente affermato che "Peraltro, deve riaffermarsi in questa sede decisoria il principio di diritto secondo cui il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell´ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poichè, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l´elemento oggettivo del reato (Sez. 5, Sentenza n. 41431 del 11/07/2016 Ud. (dep. 03/10/2016) Rv. 267868).
Per tali ragioni i giudici della Quinta Sezione hanno disposto l´annullamento della sentenza impugnata affinchè il giudice di appello riesamini la vicenda processuale anche ai fini dell´accertamento della procedibilità dell´azione penale in virtù della presentazione delle due querele personalmente da parte della persona offesa dal reato.
Si allega testo sentenza
Avv. Giovanni Di Martino
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