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Lo psichiatra che non presta le specifiche cautele risponde di omicidio colposo se il paziente si suicida

I giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33609 dell´1 agosto 2016, hanno affermato il principio secondo il quale il medico psichiatra risponde di omicidio colposo se il paziente ricoverato nella struttura sanitaria, affetto da disturbo bipolare II che aveva manifestato intenti autolesivi e suicidiari, si toglie la vita . Per potersi affermare la responsabilità del medico è necessario accertare che lo stesso non abbia apprestato le specifiche cautele.
Avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado per il reato di omicidio colposo, proponeva ricorso il Cassazione l´imputato che chiedeva l´annullamento della sentenza in quanto viziata nella motivazione. Infatti il ricorrente riteneva che i giudici della Corte di Appello, in presenza di elementi contradditori, avessero errato nel ritenere prevedibile il rischio suicidiario della paziente. Il ricorrente inoltre sosteneva comunque che la presunta rimproverata condotta colposa dovesse essere ricondotta alla nozione di colpa lieve di cui all´a 3 del DL n. 158/2012 convertito con la legge n. 189/2012 e quindi del tutto irrilevante sul piano penale.
I giudici della Quarta Sezione invece hanno ritenuto di condividere le motivazioni della sentenza impugnata rifacendosi all´orientamento giurisprudenziale consolidato che è abbastanza rigoroso in ordine alla posizione di garanzia del medico psichiatra.
I giudici di secondo grado a parere di quelli di legittimità hanno inoltre escluso correttamente l´applicazione dell´art. 3 del D.L. 158/2012 in quanto l´imputato non ha osservato le regole tecniche di cui alle linee guida in base alle quali si sarebbe dovuto approntare un piano di osservazione, monitoraggio e sorveglianza continuo della paziente.
Per tali ragioni veniva rigettato il ricorso e confermata la sentenza impugnata.
Segue sentenza allegata.
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