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Liquidazione parcelle, importanti precisazioni dalla Cassazione su rito e decorrenza mora

L´avvocato può avanzare le proprie pretese economiche in funzione di prestazioni rese al cliente quando la richiesta sia stata definita con procedimento ordinario. Nullo il provvedimento reso in forma monocratica. La Cassazione con la sentenza n. 68/2018 ha chiarito che questo procedimento è il solo previsto e consentito per la definizione di tali questioni sicchè l´intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l´appello. Riportiamo le anticipazioni della sentenza apparse in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore (G. Piagnerelli).

L´avvocato puo´ avanzare le proprie pretese economiche in funzione di prestazioni rese al cliente quando la richiesta sia stata definita con procedimento ordinario.

La Cassazione con la sentenza n. 68/2018 ha chiarito che questo procedimento e´ il solo previsto e consentito per la definizione di tali questioni sicche´, in questo caso, l´intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l´appello. Da cio´ discende la nullita´ del provvedimento impugnato in quanto reso in forma monocratica piuttosto che in forma collegiale.

Nella sentenza decisamente corposa, si legge peraltro, che in tema di liquidazione dei diritti e onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi contenute nel Dm 14/2/1993 n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all´invio della parcella.

Quando tuttavia insorge controversia tra l´avvocato e il cliente circa il compenso per prestazioni professionali il debitore non puo´ essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l´ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794.

Nel caso di specie i Supremi giudici non hanno ravvisato gli estremi per la temerarieta´ del ricorso, ma hanno ravvisato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex articolo 13, comma 1 quater del Dpr 115/2002.
Fonte: Sole 24 Ore http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2018-01-04/parcella-avvocati-nullo-giudizio-se-avvenuto-innanzi-giudice-monocratico--184106.php?uuid=AE4LG3bD&cmpid=nlql

 

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