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Come sono cambiate le intercettazioni, la disciplina recata dalla novella di fine anno.

Nella seduta del 29 dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che introduce nel nostro ordinamento giuridico le "Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all´articolo l, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103".

Il decreto adottato ha rivisto la disciplina delle intercettazioni e ha reso più equilibrata la salvaguardia fra interessi in gioco meritevoli di tutela a livello costituzionale. A tal fine sono state introdotte disposizioni che regolamentano l´utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle intercettazioni e a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale.

Con l´approvazione di tale testo è stato introdotto nel nostro sistema penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente. La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all´altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l´esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

E´ stata prevista una maggiore tutela di riservatezza delle comunicazioni tra il difensore e il proprio assistito. E´ stato introdotto il divieto di trascrizione delle comunicazioni ritenute irrilevanti per le indagini.

Maggiori responsabilità vengono introdotte in capo alla figura del pubblico ministero, al fine di scoraggiare le continue "fughe di notizie" che viene individuato come garante della riservatezza e custode della documentazione acquisita.
E´ stata introdotta una nuova disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni attraverso l´utilizzo dei cosiddetti trojan horse sugli apparecchi telefonici mobili.

In particolare, viene introdotto il divieto di utilizzo di detti dispositivi senza limiti di tempo o di spazio, ma
debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico.
Infine per le indagini su reati gravi dei pubblici ufficiali sono state introdotte semplificazioni per il rilascio delle apposite autorizzazioni.

Le disposizioni introdotte con il citato decreto legislativo entreranno in pieno vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si allega lo schema del testo del decreto legislativo.


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