Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI penale, con Sentenza 22.12.2015 n. 50255.
Nell´ampiezza della formula utilizzata dall’art. 316 ter, comma secondo, cod. pen., si disvela la “ratio” della norma, diretta a sanzionare penalmente l’illecita percezione di erogazioni in genere, comunque denominate, in quanto rilasciate dallo Stato o da altri pubblici soggetti. Quindi anche le spese di trasporto sostenute dal Consigliere regionale per il raggiungimento della sede dell’Ente territoriale presso la quale egli svolga il suo mandato in quanto coperte dall´Amministrazione di appartenenza con il meccanismo del rimborso, rientrano, ove indebitamente percepite, tra i contributi assoggettati alla previsione di cui all’art. 316-ter, secondo comma, cod. pen..
(Avv. Giulio Vasaturo)
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