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Lesioni causate ad insegnante, Cassazione precisa confini della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.

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L´insegnante che, durante lo svolgimento della lezione a scuola, abbia riportato lesioni a causa della condotta di un alunno che, stappando una bottiglia di spumante con un gesto inconsulto, l´abbia colpita ad un occhio non ha diritto ad essere risarcita in quanto, nella fattispecie, non è possibile ravvisare quella responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, o quella lesione degli obblighi di comportamento imposti dall´ordinamento per la prevenzione di infortuni sul lavoro.
Lo ha stabilito, con una sentenza probabilmente destinata a determinare discussioni, la Cassazione Civile, Sez. Lav. (15 gennaio 2018, n. 749), che ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che "Il non proibire l´iniziativa del festeggiamento attesa la partecipazione di ragazzi maggiorenni o comunque prossimi alla maturità, e dunque in età adolescenziale avanzata, e il carattere usuale della stessa, non consentivano di ravvisare un´aggravamento del rischio professionale; non vi erano elementi che consentivano di affermare che l´uso di alcolici fosse stato assentito; non vi era evidenza che la manovra inopinata dell´alunno fosse in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica".
"La condotta abnorme e imprevedibile dell´alunno (avvicinatosi a breve distanza dall´insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante)" - ha proseguito la Suprema Corte - "non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l´ordinario orario di lezione scolastiche.
Trattasi, a parere del Collegio, di un giudizio che resiste alle censure rivoltegli con il ricorso della lavoratrice, in quanto non adeguatamente censurato nella sua ratio decidendi come sopra evidenziata, atteso che l´art. 2087 c.c. (come del resto l´art. 7, d.lgs. n. 626/1994) può mettere capo ad una responsabilità del datore di lavoro per l´infortunio occorso al lavoratore solo allorché, con comportamenti specifici ed anomali, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell´attività che il lavoratore è chiamato a svolgere (Cass. n. 11427 del 2000), e perché non può farsi discendere dall´art. 2087 c.c. un obbligo dell´imprenditore di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili."
Segue il testo della sentenza:
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 15/01/2018
Fatto
1. La Corte d´Appello di Ancona, con la sentenza n. 121 del 2012, depositata il 15 febbraio 2012, rigettava l´impugnazione proposta da L.F. nei confronti del MIUR e della società Unipol Assicurazioni p.a., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro tra le parti, n. 178/11 del 25 marzo 2011, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per infortunio sul lavoro proposta dalla lavoratrice.
2. La L.F. era stata colpita ad un occhio dal tappo di una bottiglia di spumante aperta da un alunno della classe V C del Liceo Classico di T. Mamiani di Pesaro mentre durante l´orario di lezione veniva celebrato il centesimo giorno prima dell´esame di maturità.
3. La Corte d´Appello ha affermato che sussisteva la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. solo quando fosse aggravato il tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell´attività lavorativa del dipendente.
Nella specie, ciò non si era verificato atteso che il fatto avveniva in una circostanza che non evidenziava aggravamenti di rischio, e la condotta dell´alunno era abnorme e non prevedibile. Dunque, non vi era stato aggravamento del rischio insito nell´attività lavorativa. Il giudice di secondo grado richiama Cass. n. 11427 del 2000.
4. per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la L.F. prospettando tre motivi di impugnazione.
5. Resiste la società Unipol Assicurazioni p.a. con controricorso, in cui deduce l´inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis cod. proc. civ., e nel merito l´infondatezza dello stesso, esponendo tra l´altro, in relazione alla chiamata in garanzia, che con la L.F., ante iudicium, era intervenuto atto di transazione e quietanza con la corresponsione della somma di euro 20.000,00 per il danno asseritamente conseguito all´incidente dedotto.
6. Il Ministero è rimasto intimato.
Diritto
1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente nell´atto di impugnazione, è dedotta: la violazione dell´alt. 2087 cod. civ., omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi; la violazione dell´art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., illogicità rispetto alle risultanze istruttorie.
Nel richiamare la previsione legislativa di cui all´art. 2087 cod. civ., e in particolare la previsione del vigilare sull´applicazione e sul rispetto delle norme di tutela, la ricorrente deduce che l´introduzione nella scuola di bevande alcoliche, prima dell´ingresso della docente, in quanto incideva sul fattore rischio in ragione dell´alterazione che le sostanze alcoliche potevano indurre, palesava la responsabilità dell´istituto.
Non vi era caso fortuito. Punto decisivo era la circostanza che l´Istituto, autorizzando l´ingresso e l´utilizzo di alcool, aveva consentito che i ragazzi, che avrebbero dovuto essere nel pieno della lucidità, non fossero in tale stato.
2. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.
La lavoratrice ha agito in giudizio ai sensi dell´art. 2087 cod. civ.
Occorre premettere che in tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., ai fini del superamento della presunzione di cui all´art. 1218 cod. civ., grava sul datore di lavoro l´onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all´attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell´attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l´integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza (cfr., Cass. n. 14468 del 2017).
A sua volta, il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l´onere di provare il fatto costituente l´inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l´inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la suddetta presunzione ex art. 1218 cod. civ. (cfr., Cass., n. 10319 del 2017).
Ciò premesso, come affermato da Cass. n. 12347 del 2016, va ribadito che l´art. 2087 cod. civ. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l´inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all´ambiente in cui l´attività lavorativa viene prestata, onde in tanto può essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.
Si tratta, in altri termini, di un´obbligazione assimilabile a quelle tradizionalmente definite "di mezzi", in cui la diligenza, oltre a costituire il criterio per valutare l´esattezza dell´adempimento, esaurisce l´oggetto stesso dell´obbligazione, traducendosi nel dovere di conoscere quei saperi e di adottare quelle tecniche considerate più attendibili nell´ottica di perseguire il fine indicato dall´art. 2087 cit., e in cui il mancato conseguimento di tale fine rileva solo in quanto sussista un nesso di causalità (non solo in senso materiale, ma anche normativo) tra la condotta che detto obbligo di diligenza abbia violato e l´evento dannoso in concreto verificatosi. Vale a dire che l´art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell´obbligazione datoriale un tacere consistente nell´adozione delle "misure che, secondo la particolarità del lavoro, l´esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l´integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro", permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell´evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso).
3. Nel caso di specie, occorre rilevare che la Corte d´Appello ha affermato che: il non proibire l´iniziativa del festeggiamento attesa la partecipazione di ragazzi maggiorenni o comunque prossimi alla maturità, e dunque in età adolescenziale avanzata, e il carattere usuale della stessa, non consentivano di ravvisare un´aggravamento del rischio professionale; non vi erano elementi che consentivano di affermare che l´uso di alcolici fosse stato assentito; non vi era evidenza che la manovra inopinata dell´alunno fosse in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica.
La condotta abnorme e imprevedibile dell´alunno (avvicinatosi a breve distanza dall´insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante) non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l´ordinario orario di lezione scolastiche.
Trattasi, a parere del Collegio, di un giudizio che resiste alle censure rivoltegli con il ricorso della lavoratrice, in quanto non adeguatamente censurato nella sua ratio decidendi come sopra evidenziata, atteso che l´art. 2087 c.c. (come del resto l´art. 7, d.lgs. n. 626/1994) può mettere capo ad una responsabilità del datore di lavoro per l´infortunio occorso al lavoratore solo allorché, con comportamenti specifici ed anomali, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell´attività che il lavoratore è chiamato a svolgere (Cass. n. 11427 del 2000), e perché non può farsi discendere dall´art. 2087 c.c. un obbligo dell´imprenditore di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili. Inoltre la mera verificazione del danno non è di per sé sola sufficiente a far scattare a carico dell´imprenditore l´onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l´evento, presupponendo detta prova la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del nesso di causalità dianzi esposto fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno medesimo.
4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione dell´art. 112, omessa pronuncia ed extrapetizione.
In primo grado, si affermava che si era trattato di caso fortuito. Su tale punto nell´appello si era dedotto che l´istituto non aveva sollevato tale eccezione e che vi era vizio di ultrapetizione.
5. Il motivo è inammissibile. Come affermato da questa Corte, in caso di denuncia, ai sensi dell´art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., del vizio di pretesa violazione dell´art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purché ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata (Cass., n. 80908 del 2014), circostanza non verificatisi nel caso in esame, atteso che non è riprodotto nella presente censura il passo della sentenza di primo grado rispetto a cui sarebbe intervenuta la deduzione che si espone formulata in appello.
6. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della società Unipol che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Alessandra Garozzo

 

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