Contravviene al divieto di cui all´art. 21 cdf (ora, 36 ncdf) -Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti- il praticante avvocato che agisca in giudizio al di là delle competenze per materia e valore consentitegli dalla Legge (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della cancellazione dall´albo del praticante, nel frattempo divenuto avvocato).
Lo ha deciso il Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), con sentenza del 11 giugno 2015, n. 90.
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