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Condotte incompatibili con malattia, Cassazione: licenziamento legittimo

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 6054 del 29 marzo 2016, ritenendo legittimo il licenziamento di un lavoratore che durante più episodi di malattia, giustificati da certificati medici “protratti” per mezzo della fruizione di congedi parentali, aveva partecipato a battute di caccia all’estero.
La Suprema Corte, ribadendo quanto già affermato dai Giudici d’Appello, ha riconosciuto legittimo il licenziamento intimato in quanto il lavoratore ha l’obbligo di astenersi da condotte che possono ritardare o pregiudicare la guarigione ed, inoltre, lo stesso non può in alcun modo utilizzare i congedi parentali per un uso diverso rispetto a quello per cui sono stati concessi.
In buona sostanza il lavoratore viene meno, in casi come questo che ci occupa, al rispetto del dovere di correttezza e buona fede che sta alla base del sinallagma contrattuale.
I Supremi Giudici si sono trovati a valutare una condotta complessiva articolatasi in plurimi episodi.
La mancata considerazione delle risultanze istruttorie lamentata da parte ricorrente, siccome concernente un singolo episodio, non può logicamente attingere al rango di fatto decisivo per il giudizio, rimanendo dette risultanze nell´ambito delle possibili fonti dei convincimento del giudice di merito, al quale solo spetta di scegliere, tra gli elementi istruttori acquisiti, quelli ritenuti idonei a dimostrare i fatti in discussione, dando prevalenza all´uno o all´altro mezzo di prova.
Gli ermellini con questa sentenza ribadiscono l´orientamento (già) prevalente, limitandosi soltanto a precisare, in ordine alla ripetibilità, che la stessa va esclusa qualora all´ordine di reintegra segua l´effettiva ripresa dell’attività lavorativa, giacché in tal caso opera la salvezza del precetto posta in forma generale dall´art. 2126 c.c. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa in violazione di legge.
Quanto detto secondo i Supremi Giudici rende pienamente valido il licenziamento anche se intimato nel periodo di malattia, alla ricorrenza dei presupposti prima indicati.

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