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Legittimazione processuale: l'ex fallito, l'interdetto, il condominio, la società incorporante

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Inquadramento normativo: Art. 75 c.p.c.; Art. 77 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.

L'interesse ad agire o a contraddire: Per agire o per resistere in un giudizio, occorre avere interesse. Detto «interesse richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire» (Cass., n. 6749/2012; Cass., n. 2051/2011; Cass., n. 15355/2010; Cass., n. 28405/2008, richiamata da Cass. civ., n. 8120/2019).

La legittimazione processuale (ad causam attiva o passiva): Quando si parla di legittimazione processuale attiva ci si riferisce a quell'istituto diretto a individuare il soggetto dotato del potere di esercitare l'azione giudiziale, La legittimazione processuale passiva, invece, è quell'istituto volto a individuare il soggetto nei cui confronti tale azione può essere esercitata. Entrambi i tipi di legittimazione vanno tenuti distinti dalla titolarità effettiva del rapporto fatto valere in giudizio (Cass. civ., n. 4121/04; Tribunale Modena, sentenza 4 marzo 2010, richiamate da Tribunale Rieti, sentenza 13 aprile 2019), da cui, infatti, la legittimazione in questione prescinde (Cass. civ., n. 5877/00, richiamata da Tribunale Rieti, sentenza 13 aprile 2019).

La rappresentanza processuale e il conferimento del mandato al difensore: Nel caso di persona giuridica soggetta a pubblicità legale, colui che agisce quale rappresentante (e quindi quale legittimato processuale) e conferisce il mandato al difensore, non deve dimostrare la sua qualità. E ciò in considerazione del fatto che, in queste ipotesi, «i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere» (Cass. s.u., n. 20596/2007; n. 20563/2014, richiamate da Cass. civ., n. 8120/2019). 

Difetto di legittimazione processuale e rilevabilità: Se un soggetto propone ricorso per cassazione nell'affermata qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale e in detta qualità rilascia il mandato per il relativo giudizio di Cassazione, ove non allega o al ricorso o successivamente, i documenti che giustificano quella qualità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In queste ipotesi, infatti, «la Suprema Corte non è posta in condizione di poter valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed in particolare la facoltà di proporre ricorso per Cassazione, che è essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale […]» (Cass, n. 22009/2007; n. 10122/2007; n. 11285/2005; n. 11188/2005, richiamate da Cass. civ., n. 5925/2019).I n buona sostanza, il «potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché, in difetto, è esclusa la legitimatio ad processum del rappresentante e il relativo accertamento - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto» (Cass., n. 16274/2005, n. 10009/2008, richiamate da Cass. civ., n. 5925/2019).

Legittimazione processuale e chiusura del fallimento: In caso di chiusura del fallimento, gli organi fallimentari cessano le loro funzioni e il fallito rientra nella disponibilità del suo patrimonio. In queste ipotesi, viene meno la legittimazione processuale del curatore e il fallito rientrando in bonis subentra al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura del fallimento. «Tale principio, tuttavia, non vale per il giudizio di cassazione […],sicché non è consentito il deposito […] di documenti attestanti la chiusura del fallimento» (Cass., n. 8959/2006, richiamata da Cass. civ., n. 25603/2018). 

Legittimazione processuale e fusione della società per incorporazione: L'intervenuta fusione di una società per incorporazione nel corso di un giudizio, in cui detta società è parte, comporta che «la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante, cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata [...]»(Cass. civ., n. 14177/2019).

Legittimazione processuale e interdizione: Se una parte processuale, dopo la sentenza di secondo grado e prima della notificazione del ricorso per cassazione viene dichiarata interdetta, difetta di legittimazione processuale a proporre il ricorso medesimo (Cass., n. 1698/1972, n. 962/1976, richiamate da Cass. civ., n. 11292/2019).

Legittimazione processuale e condominio: Nel caso in cui venga promosso un giudizio diretto a estendere la proprietà comune mediante richiesta di far dichiarare un ulteriore bene nell'ambito delle parti comuni, è necessaria una delibera assembleare ad hoc, non rientrando tale tipo di azione tra i poteri rappresentativi e di rappresentanza dell'amministratore. Ove quest'ultimo, abbia agito, senza una delibera e abbia dato mandato a un difensore, sussiste un difetto di legittimazione processuale, sanabile ex tunc mediante il tempestivo deposito della delibera che ratifica l'attività già svolta e dalla quale si manifesta la volontà dei condomini di far proseguire il giudizio (Cass. s.u., n. 9217/2010, Cass., n. 27481/2018, richiamate da Tribunale Roma, sentenza 9 aprile 2019). Al contrario, non occorre delibera assembleare per l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'amministratore, in quest'ipotesi, legittimato ad agire anche senza autorizzazione. E ciò in considerazione del fatto che l'opposizione in questione si configura come atto conservativo, rientrante tra i poteri dell'amministratore (Cass. 19151/2017, richiamata da Tribunale Roma, sentenza 26 marzo 2019). 

 

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