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Con sentenza n.93/2022 del 24/03/2022, la Corte costituzionale ha affrontato le questioni di legittimità costituzionale dell'art.202, primo comma, del R.D. n.267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), «nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa» (fonte https://www.cortecostituzionale.it/default.do).
Analizziamo la vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il commissario liquidatore ha presentato istanza per l'accertamento dello stato di insolvenza della una società cooperativa a responsabilità limitata, operante nel commercio di fiori e piante, con attivo e ricavi assai modesti e un passivo appena superiore ai tremila euro, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. con delibera della Giunta regionale.
Il Tribunale ha rilevato tale la società, ove fosse stata costituita in forma lucrativa, non sarebbe stata passibile di fallimento, poiché di dimensioni ed esposizione largamente inferiori a quelle stabilite:
Inoltre il Tribunale ha evidenziato che questi limiti soggettivi di fallibilità non sono richiamati dall'art.202 L. fall. che, in materia di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, stabilisce che "Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art.195 il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo" (comma1). Conseguentemente la suddetta disposizione determinerebbe una disparità di trattamento in pregiudizio della singola società cooperativa nonché avrebbe riflessi negativi sulla cooperazione, in violazione del principio di uguaglianza ex art.3 Cost. e dell'art.45 Cost. a norma del quale "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità."
Conseguentemente il giudice a quo ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell'art.202, 1° comma L. fall.
La decisione della Corte Costituzionale
I giudici costituzionali hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la mutualità cooperativistica può avere diverse gradazioni, quali:
Ne consegue che il fine mutualistico è conciliabile con il lucro "oggettivo", ossia con l'economicità della gestione, intesa quale tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi, mentre è incompatibile con obiettivi di lucro "soggettivo" (cfr. Cass. 1° sez. civ. sentenza n.6835/2014, ordinanza n.25478/2019).
Ne discende che anche la società cooperativa a mutualità "spuria", esercente un'attività commerciale è soggetta a fallimento a norma dell'art.2545-terdecies c.c. e non cessa di rappresentare un'entità differente dalla società lucrativa, finalizzata al profitto soggettivo.
Tra l'altro, le soglie fissate dagli artt.1, 2° comma e 15, 9° comma, L. fall. concernono la dichiarazione di fallimento, mentre l'art.202 della medesima legge riguarda la dichiarazione di insolvenza. Di conseguenza l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società in liquidazione coatta amministrativa non può essere comparato con la dichiarazione di fallimento posto che le due dichiarazioni giurisdizionali sono equiparate dal legislatore solo per alcuni specifici effetti, ossia ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e della configurabilità di determinate fattispecie penali (Corte Cost. sentenza n.301/2005). Si tratta di effetti che si dispiegano nell'ambito dei controlli ex post e che trovano giustificazione in esigenze pubblicistiche di maggiore tutela o del ceto creditorio rispetto agli atti pregiudizievoli o dell'ordine pubblico economico rispetto a fatti di reato.
Infine la Corte ha evidenziato che anche le cooperative a mutualità "spuria" godono di agevolazioni normative, tra i quali rilevanti benefici fiscali.
Conseguentemente i giudici costituzionali hanno ritenuto che
Alla luce di queste considerazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.202 L. fall. sollevate in riferimento agli artt.3 e 45 Cost.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.