Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

LEGITTIMA LA DESTITUZIONE DEL DOCENTE CONDANNATO PER DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO.

Imagoeconomica_1794864

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28976 dello scorso 5 ottobre, all'esito di una vicenda giudiziaria, che ha visto come protagonista un docente della scuola pubblica condannato per il reato di detenzione di materiale pedopornografico.

La massima.

Costituisce dovere afferente alla funzione docente, intesa nella sua pienezza, anche quello di evitare comportamenti extra lavorativi che si manifestino attraverso la commissione di reati e che, qualora diffusamente noti, si pongano in contrasto con il dovere sancito dall'articolo 395 del d.lgs. n. 294 del 1994, di contribuire alla formazione umana della personalità dei giovani.

In tema di sanzioni disciplinari per i docenti della scuola pubblica, in base alle norme di cui agli articoli 494 e seguenti del decreto legislativo n. 297 nel 1994, la cui persistente applicazione è stata prevista dalla successiva contrattazione collettiva, l'ipotesi di cui all'articolo 496 del citato decreto (sospensione per sei mesi, con successivo spostamento a mansioni amministrative, nel caso della commissione di reati puniti con pena edittale non inferiore nel massimo a tre mesi e di condotte tali da denotare l'incompatibilità con la prosecuzione della funzione docente), costituisce fattispecie che consente al dipendente di evitare il licenziamento, a condizione, tuttavia, che i comportamenti accertati, per la loro concreta manifestazione, non siano tali da determinare, secondo il disposto del successivo articolo, 498 un grave contrasto con i doveri della funzione docente, da apprezzare sulla base di una completa valutazione di tutti i connotati concreti delle condotte contestate, in relazione alle caratteristiche proprie della funzione stessa, e a condizione, altresì, che le medesime condotte non siano tali da risultare parimenti incompatibili con la persistenza del vincolo fiduciario e con esso del rapporto di lavoro anche in altro settore.

Il fatto.

Un docente della scuola pubblica impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli a seguito di condanna per il reato di detenzione di materiale pedopornografico (nella fattispecie, l'imputato, aveva scaricato dal web 15.000 file di materiale pedopornografico, in alcuni casi ritraenti immagini di minori sottoposti a violenze) reputandolo sproporzionato rispetto al fatto commesso.

Il ricorso, rigettato in primo grado, veniva accolto dalla Corte d'appello.

Secondo la Corte territoriale, infatti, non erano emersi elementi da cui desumere l'impossibilità, per la scuola, di utilizzare il docente in altre mansioni, come previsto dall'articolo 496 del decreto legislativo numero 297 del 1994. 

La decisione della Cassazione.

La Suprema Corte, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale a seguito di un iter argomentativo in cui ha affrontato tre importanti tematiche: la prima afferente la rilevanza delle condotte extra lavorative, la seconda concernente il rapporto tra le fattispecie disciplinari che regolano la violazione dei doveri riguardanti la funzione docente, l'ultima relativa alle differenze tra la fattispecie di cui all'articolo 496 del decreto legislativo n 297 del 1994 (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi) e la fattispecie di cui all'articolo 498 del decreto legislativo citato (che disciplina la destituzione dal servizio).

Quanto alla rilevanza delle condotte extra lavorative, la Cassazione ha anzitutto ricordato che l'articolo 395 del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, definendo il contenuto della funzione docente, fa riferimento ad essa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa ed impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

Tale contributo, ha proseguito la Corte, transita inevitabilmente attraverso l'esempio comportamentale, primariamente in ambito scolastico, ma inevitabilmente anche extrascolastico, nella misura in cui le condotte private possano risultare di conoscenza diffusa; pertanto, ha concluso il supremo consesso, la commissione di un grave reato extra lavorativo non può essere considerato coerente con la funzione docente, perché essa costituisce, nei fatti, la nitida negazione dei menzionati connotati di contributo alla formazione umana.

Passando al rapporto tra le tre fattispecie che regolano gli effetti conseguenti alla violazione dei doveri riguardanti la funzione di docente, la Cassazione ha evidenziato come queste siano ordinate tra loro in base ad una soglia di gravità.

In particolare, l'articolo 494, consistente nella sospensione fino a un mese, viene comminata per atti non conformi ai doveri e dalla correttezza.

La seconda fattispecie, quella di delineata dall'articolo 496, è caratterizzata sia attraverso una soglia di gravità (commissione di reati rispetto ai quali sia previsto la pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni) che da una connotazione specifica, rappresentata dal fatto che le condotte, parimenti definite, se non conformi, siano tali da denotare l'incompatibilità con l'esplicazione del rapporto educativo.

In tale ipotesi la norma prevede che, dopo il semestre di sospensione, vi sia l'utilizzazione per lo svolgimento di compiti diversi da quelli della funzione docente, presso l'amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali.

Infine, vi è la menzionata ipotesi della destituzione prevista dall'articolo 498, propria sia di atti in grave contrasto rispetto ai doveri inerenti alla funzione, sia del caso più generico di attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione o agli utenti del servizio. 

La Corte ha poi affrontato il problema della differenziazione tra la fattispecie prevista dall'articolo 496, che commina la sospensione, e la fattispecie delineata dall'articolo 498, che prevede la destituzione.

Anzitutto la Cassazione ha evidenziato come la sanzione della sospensione, prevista dall'articolo 496 a seguito di condanna per reati puniti con la pena edittale non inferiore nel minimo a tre anni, faccia riferimento ad una serie di casi connotati da disvalore altissimo, ragion per cui non è dal tipo di reato commesso che è possibile caratterizzare la fattispecie in esame.

Il vero discrimine tra la fattispecie della sospensione e quello della destituzione risiede, infatti, nel grado di contrarietà della condotta rispetto alla funzione svolta: invero, mentre l'articolo 496 fa riferimento ad una mera non conformità della condotta rispetto ai doveri della funzione rivestita dal docente, l'articolo 498 fa riferimento ad un grave contrasto con essi.

Dunque, al fine di stabilire se ad una determinata condotta vada applicata la sospensione fino a sei mesi (con successiva riutilizzazione del dipendente nello svolgimento di compiti differenti), oppure la destituzione e, quindi, la cessazione definitiva del rapporto lavorativo del docente, occorrerà valutare la gravità della condotta più che l'entità della pena edittale.

Più nello specifico, la proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta andrà vagliata apprezzando il diverso coefficiente di gravità, sulla base della tipologia della condotta, della natura delle persone indebitamente coinvolte da esse (nel caso di specie minorenni), delle modalità oggettive del suo manifestarsi (nella specie la quantità del materiale), del perdurare del comportamento, e del rapporto dell'uno e delle altre con la funzione docente pienamente intesa nel senso precedentemente precisato.

Alla luce di tali considerazioni, conclude la Corte, si deve ritenere che la salvaguardia di cui all'articolo 496 (conservazione del posto con affidamento ad altre mansioni) non sia automatica ed incondizionata, ma transiti necessariamente attraverso una valutazione di compatibilità tra i fatti accertati ed il mantenimento dell'impiego, pur nelle diverse mansioni. Quando le gravi condotte poste in essere siano in assoluto contrasto con il mantenimento del posto di lavoro, anche sotto il profilo della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, allora necessariamente dovrà essere disposta alla destituzione, indipendentemente dal fatto che il reato commesso rientri nei limiti di pena previsti dalla fattispecie della sospensione. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Google e l'intelligenza artificiale
Mantenimento ridotto se il papà paga anche la metà...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito