Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 depositata il 23 settembre 2016.
La Consulta ha infatti dichiarato illegittimo l´art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. (Legge-quadro per l´assistenza, l´integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l´assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
In definitiva, per la Corte è costituzionalmente illegittimo che nell´elencare i soggetti che hanno diritto a beneficiare del permesso mensile retribuito, non venga incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità in quanto questo determina un impedimento, considerato inammissibile e contrario ai principi costituzionali, alla effettività dell´assistenza e dell´integrazione.
La motivazione dei giudici costituzionali, che fa cessare la discriminazione sulla mancata fruizione del permesso mensile retribuito, è giusta ed era attesa da lungo tempo. Ha osservato la Consulta che il permesso mensile è espressione "dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell´assistenza di un parente disabile grave". Si tratta di "uno strumento di politica socio-assistenziale...basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale".
Sentenza allegata