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Lavoratore detenuto e sospeso, poi assolto, ha diritto a retribuzione ? La soluzione delle SS.UU.

Quando un dipendente è sottoposto dalla A.G. ad una misura restrittiva della libertà personale, gli è dovuta la retribuzione oppure no ?
Questo il quesito cui ha risposto la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 20321 del 2016.
I Giudici, chiamati a dirimere la controversia insorta tra un Pubblico dipendente e l´Amministrazione datrice di lavoro, hanno confermato quanto stabilito dalla Corte d´Appello che, in ordine alla chiesta ricostruzione della posizione giuridica ed economica avanzata dal lavoratore, sottoposto per un periodo a detenzione e poi sospeso dal servizio, ma successivamente assolto dalla imputazione a lui contestata, aveva distinto tra il periodo di detenzione e quello di sospensione determinato dalla stessa datrice di lavoro.
Il giudice d´Appello, in parziale riforma della Sentenza del Giudice di prime cure, aveva in proposito rilevato come solamente per un determinato periodo la sospensione cautelare dal servizio fosse dipesa da una autonoma decisione della Pubblica Amministrazione, mentre per il periodo precedente si fosse trattato di una sospensione automatica ed obbligatoria per impossibilità della prestazione a causa della privazione della libertà personale del dipendente, ipotesi che non poteva ritenersi compresa nella dizione "sospensione... disposta in dipendenza del procedimento penale" contenuta nell´art. 97 del T.U. n. 3 del 1957.
In tal senso, aderendo a questa interpretazione, il Supremo Collegio, in totale contrasto rispetto a quanto rilevato dal dipendente, ha chiarito l´esattezza dell´applicazione al caso di specie dell´art. 97, comma 1, del T.U. 10.1.1957, n. 3 (rubricato: "Revoca della sospensione"), secondo cui: "Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l´impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l´impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell´assegno alimentare eventualmente corrisposto".
Nel caso de quo, hanno dichiarato le Sezioni Unite, il fatto storico della sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere, con conseguente assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, costituisce una circostanza che supera e si sovrappone alla sospensione cautelare, costituendo una autonoma causa di esclusione del diritto alla retribuzione per il periodo di detenzione, non prevedendo specificamente la normativa del testo unico applicabile una disciplina diversa e più favorevole.
Più propriamente, tale conseguenza deriva, hanno precisano i Giudici di Piazza Cavour, dal principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempia all´obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell´adempimento dell´obbligazione di corresponsione della retribuzione, così come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro .
Secondo la Corte, gli effetti pregiudizievoli conseguenti alla perdita della retribuzione si riconnettono in tale ipotesi ad un provvedimento della P.A. necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, che determina l´adozione di un provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria (sospensione d´ufficio) e non ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro come nell´ipotesi di adozione di un provvedimento di sospensione facoltativa durante la pendenza del procedimento penale od anche solo disciplinare nei confronti del dipendente. Così concludendo che al datore di lavoro non può essere attribuito anche l´onere della corresponsione della retribuzione in ordine ad un periodo di mancata prestazione dell´attività lavorativa per nulla riconducibile ad una scelta da quest´ultimo ponderata.
Il ricorso per tale ragione è stato rigettato non potendo trovare accoglimento da parte dei Giudici Supremi.
Sentenza allegata

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