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La tutela delle opere di design: i principi della sentenza "Thun"

Il valore artistico richiesto per proteggere l´opera di industrial design non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, ma va ricavato da indicatori oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali , circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l´esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l´attribuzione di premi, l´acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. È quanto ha affermato la Corte di Cassazione in una recentissima sentenza depositata il 23 marzo e qui allegata.

L´11 dicembre 2006 Thun s.p.a. conveniva in giudizio Egan s.r.l. per sentir dichiarata la contraffazione di modelli industriali da essa registrati, aventi ad oggetto statuine in ceramica,
Chiedeva quindi che fosse inibito alla convenuta l´ulteriore produzione e commercializzazione di prodotti realizzati in violazione dei propri diritti, che fosse ad essa ordinato il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti realizzati in contraffazione e la condanna della medesima controparte al risarcimento dei danni.
Egan si costituiva e, oltre a resistere alla domanda attrice, deducendo che i propri prodotti erano del tutto differenti da quelli di Thun.

Con sentenza non definitiva il Tribunale di Venezia dichiarava che la produzione e commercializzazione da parte di Egan di un solo prodotto - un modello raffigurante un cammello - costituiva atto di concorrenza sleale e ne inibiva pertanto la produzione e la commercializzazione

La sentenza era impugnata da entrambe le parti e la Corte di appello di Venezia il 22 novembre 2012, respingeva sia il gravame principale che quello incidentale.

Secondo la Corte di Cassazione non è opera dell´arte figurativa, a norma dell´art. 2, n. 4, il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo.
La Corte di appello ha escluso che i modelli di Thun potessero accedere alla tutela autorale quali vere e proprie opere di scultura, a norma dell´art. 2, n. 4).
Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un´oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell´art. 1 L. aut., di modo che un´opera dell´ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore: con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perchè l´opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia
In conseguenza, la Corte di merito non poteva negare il valore artistico delle creazioni di Thun sulla scorta del rilievo per cui esse consisterebbero in "oggetti meramente decorativi e connotati da gradevolezza estetica, ma non certo configurabili come vere e proprie creazioni artistiche". Tanto meno può essere condivisibile l´affermazione per cui i modelli in questione risulterebbero connotati "da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala, non potendo ritenersi manifestazioni di una particolare intuizione espressiva e di uno stile fortemente individuale dell´autore, in quanto riprodotte da anni in migliaia di esemplari e senza autonomo valore nel mercato dell´arte". A prescindere dal fatto che non è necessario, ai fini del riconoscimento del valore artistico delle opere di design, che esse siano stimate come vere proprie espressioni dell´arte figurativa (costituendo questo solo uno dei possibili indici del predetto valore), è da osservare come la produzione su larga scala risulti del tutto priva di significato, dal momento che ogni opera di disegno industriale è destinata ad essere sfruttata attraverso processi di fabbricazione seriali.

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