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La scissione dei pagamenti nei regimi speciali

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La "scissione dei pagamenti" o split payment è un metodo alternativo di esazione dell'Iva che, dal 1 gennaio 2015, si applica a tutte le forniture operate nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'applicazione prevede che il fornitore non addebiti Iva in fattura e quindi non la riscuota: sarà il cliente a versarla direttamente all'erario. Rispetto al procedimento ordinario che coinvolge entrambi gli attori del rapporto, il nuovo meccanismo concentra gli obblighi sostanziali sul cliente, esautorando il fornitore da ogni connessa incombenza, ma di fatto imponendogli il "sacrificio" del mancato incasso dell'Iva.

L'applicazione della scissione dei pagamenti non è prevista per i soggetti che adottano regimi speciali ed in particolare per le associazioni in regime forfettario. Quest'ultime infatti potranno continuare ad incassare l'Iva "piena" dalle P.A., versando poi all'Erario la misura forfettaria stabilita dalla legge (ordinariamente, appunto, il 50%).

È la la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 ' dell'Amministrazione Finanziaria che ha chiarito la non applicazione dello "split payment" se il fornitore della Pubblica amministrazione è un'associazione in regime ex l. 398/91. 

In particolare il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica:

1. alle prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR n. 600 del 1973. Si ritiene, infatti, che la ratio perseguita dal Legislatore, con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" di cui all'art. 17-ter, comma 2, sia quella di ricomprendere tra le fattispecie escluse anche i compensi pagati a soggetti che rendono all'ente pubblico prestazioni di lavoro autonomo i cui compensi sono assoggettati a ritenute a titolo di acconto. Occorre, altresì, precisare che l'esclusione prevista da tale disposizione fa riferimento solo alle ipotesi in cui è la stessa PA che corrisponde il compenso a dover effettuare la ritenuta, e non anche alle ipotesi in cui il meccanismo procedurale comporta che la ritenuta sia operata, in concreto, da un soggetto diverso, quale la banca del fornitore, come, ad esempio, nel caso del c.d. bonus energia, in cui il compenso per prestazioni finalizzate al risparmio energetico è assoggettato alla ritenuta dell'8% da parte degli intermediari bancari.

2. alle operazioni (ad es, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Nella predetta ipotesi devono ricondursi anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972. L'esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell'IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. Diversamente l'operazione va ricondotta nello split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale;

3. alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali. Al riguardo, con la circolare n. 6/E del 2015 è stato chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie.

Si tratta, ad esempio: - dei c.d. regimi monofase disciplinati dall'art. 74 del DPR n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d'asta); - del regime del margine di cui all'art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. - del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74- ter del DPR n. 633 del 1972. 

 Nella medesima ipotesi di esclusione devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che adottano i seguenti regimi speciali:

- regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;

- regime di cui alla legge n. 398 del 1991,

- regimerelativoall'attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano,aglieffettidell'IVA,ledisposizionidicuiall'articolo74,sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;

- regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.

In tali casi, le particolari modalità di liquidazione dell'Ivadapartedel fornitore, in ragione dell'ammontare delle operazioni attive effettuate, inducono a escludere tali operazioniresedall'ambitooggettivodiapplicazionedel meccanismo della scissione dei pagamenti.

 

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