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La responsabilità precontrattuale: la buona fede e i danni risarcibili

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Inquadramento normativo: Art. 1337 c.c.

La responsabilità precontrattuale e la buona fede: Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (art. 1337 c.c.). Tale regola:

  • si riferisce al caso di rottura non giustificata delle trattative (Cass. nn. 24795/2008, 21255/2013, richiamate da Cass., n. 15488/2020) e all'ipotesi di stipulazione di contratto valido [...] pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (Cass., n. 31858/2019);
  • costituisce una clausola generale Cass. nn. 24795/2008, 21255/2013, richiamate da Cass., n. 15488/2020).

In buona sostanza la ratio della regola in questione sta nel fatto che le parti, prima di addivenire all'accordo finale, devono comportarsi in modo leale, astenendosi da comportamenti fuorvianti e fornendosi reciprocamente ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (Cass. nn. 24795/2008, 21255/2013, richiamate da Cass., n. 15488/2020).

La responsabilità precontrattuale e il risarcimento danni: Occorre distinguere tra gli obblighi che precedono e accompagnano la stipulazione del contratto e gli obblighi riguardanti la successiva fase esecutiva. Nel primo caso la violazione darà luogo a una responsabilità di tipo precontrattuale con il conseguente risarcimento del danno, senza che ciò sia impedito dall'avvenuta stipulazione del contratto, assumendo rilievo l'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. 

Nella seconda ipotesi la violazione degli obblighi concernenti la fase successiva alla stipulazione del contratto assumerà i caratteri dell'inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, trattandosi di doveri di fonte legale, [...] derivanti da norme inderogabili e destinati a integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti (Cass., S.U., nn. 26724/2007; 26725/2007, richiamate da Cass. n. 24725/2021).

Responsabilità precontrattuale e danni risarcibili: In materia di responsabilità precontrattuale, non possono essere risarciti i lucri e i vantaggi che il contraente avrebbe potuto realizzare se il contratto fosse stato concluso (Cass. nn . 12313/2003; 4718/2016, richiamate da Cass., n. 23878/2021). Il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti […] dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte (Cass. nn. 19883/2005, 23289/2006, richiamate da Cass., n. 30186/2021). 

Contratto preliminare di preliminare e mancata stipulazione del contratto stipulando, responsabilità contrattuale nella fase precontrattuale: La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare [...], ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale (Cass., S.U., n. 4628/2015, richiamata da Cass., n. 24190/2021).

Intermediazione finanziaria e responsabilità precontrattuale: In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento può certamente dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ma solo ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"); viceversa la medesima violazione è fonte di responsabilità contrattuale, e può condurre finanche alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro" (Cass. n. 8462/2014, richiamata da Cass., n. 9468/2020). 

 

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