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Con la sentenza n. 18489/2023, pubblicata il 13 giugno, il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, ha affermato che le misure di compensazione meramente patrimoniali disposte unilateralmente (e al di fuori della conferenza di servizi) dal Comune e giustificate unicamente in relazione alla mera localizzazione degli impianti sul territorio, sono da ritenersi in contrasto con le norme che regolano la materia.
Le norme cui fa riferimento il TAR sono il D.lgs. n. 387 del 2003, il D.lgs. n. 28 del 2011 e le Linee guida statali del 10 settembre 2010.
Nello specifico, la sentenza ha annullato una diffida del Comune di Lentini con la quale l'ente territoriale, in relazione all'avvenuta autorizzazione a costruire e gestire, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, aveva ingiunto all'impresa realizzatrice, a titolo di misura compensativa, il pagamento della compressiva somma di € 50.000,00 oltre che la posa in opera di pannelli fotovoltaici su un immobile di proprietà comunale.
Secondo i giudici amministrativi,che hanno accolto la tesi del ricorrente, la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili costituiscono libere attività di impresa soggette alla sola autorizzazione unica regionale.
Affinché tali attività possano giustificare l'adozione di misure compensative, è, dunque, indispensabile che ricorrano tutti i presupposti formali e sostanziali previsti dal D.M. del 10 settembre 2010, cosicché:
a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;
b) le "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale" sono determinate in riferimento a "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale", con specifico riguardo alle opere in questione;
c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
d) le misure compensative sono solo "eventuali" e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati.
Infine, conclude il TAR, le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri elencati, non possono, comunque, essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.
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Paola Mastrantonio, avvocato; amante della libertà, della musica e dei libri. Pensiero autonomo è la mia parola d'ordine, indipendenza la sintesi del mio stile di vita. Laureata in giurisprudenza nel 1997, ho inizialmente intrapreso la strada dell'insegnamento, finché, nel 2003 ho deciso di iscrivermi all'albo degli avvocati. Mi occupo prevalentemente di diritto penale. Mi sono cimentata in numerose note a sentenza, pubblicate su riviste professionali e specializzate. In una sua poesia Neruda ha scritto che muore lentamente chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno. Io sono pienamente d'accordo con lui.