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La precisazione delle conclusioni: tra reiterazione istanze rigettate, preclusioni e omissioni

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Inquadramento normativo: Art. 169 c.p.c.; Artt. 187-189 c.p.c.

La precisazione delle conclusioni: Nell'ambito del processo civile, una volta chiusa l'istruttoria, il giudice rimette la causa all'organo giudicante per la decisione, invitando le parti a precisare davanti a lui le conclusioni. Dette conclusioni vanno formulate nei limiti di quelle contenute negli atti introduttivi o nelle memorie istruttorie.

Precisazione delle conclusioni e istanze istruttorie rigettate: Se le richieste istruttorie formulate da una parte non sono state accolte dal giudice, dette richieste vanno reiterate al momento della precisazione delle conclusioni. In mancanza di reiterazione, dette richieste non possono essere riproposte in appello perché si ritiene che la parte abbia voluto rinunciarvi. Affinché possano essere considerate reiterate, non è sufficiente il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (Cass., n. 19352/2017, n. 22709/2017, richiamate da Cass. civ., n. 15029/2019). E ciò in considerazione del fatto che «la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste -istruttorie e di merito- definitivamente proposte» (Cass. n. 16290/16, n. 25157/08, richiamate da Corte d'Appello Napoli, sentenza 7 marzo 2019).

Ordinanza con cui è disposta l'udienza di precisazione delle conclusione e regolamento di competenza: Nel caso sia stata sollevata un'eccezione di incompetenza del giudice dinanzi al quale è stato incardinato il giudizio, se quest'ultimo dispone la prosecuzione del giudizio con ordinanza, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, contro detto provvedimento non è ammissibile la richiesta di regolamento di competenza. 

E questo perché l'ordinanza in questione non possiede «la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa», in quanto manca «una esplicita pronuncia sulla competenza stessa, la quale non risulta neppure implicitamente» (Cass., n. 23943/2010, n. 18199/2004, richiamate da Cass. civ., n. 10957/2019).

Precisazione delle conclusioni e fascicolo di parte: Le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, possono ritirare i propri fascicoli. Tuttavia, esse devono restituirli al momento del deposito della comparsa conclusionale. In mancanza, il giudice non deve rimettere la causa sul ruolo al fine di procedere alla loro acquisizione in quanto, in virtù del principio dispositivo delle prove, «ciascuna parte è libera di ritirare il proprio fascicolo e di ometterne la restituzione». In questi casi, il giudice deciderà sulla base degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo dell'altra parte e in quello d'ufficio (Corte App. Napoli, n. 4/2011, richiamata da Tribunale Bari, sentenza 29 marzo 2018). La perentorietà in questione, ossia del termine per il deposito del fascicolo di parte, va riferita solo al giudizio di primo grado dal momento che, nel giudizio d'appello, se la parte, dopo essersi costituita, ritira il proprio fascicolo senza restituirlo dopo la precisazione delle conclusioni, «incorre in una mera irregolarità che il giudice di merito può fronteggiare attraverso una prudente valutazione delle veline a sua disposizione o, nel dubbio, attraverso la rimessione della causa sul ruolo» (Cass. civ., n. 23455/2018).

Omessa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nullità della sentenza: Ove il giudice non fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni e, malgrado ciò, decide la causa nel merito, la relativa sentenza sarà nulla (Cass. n. 13017/91, n. 5225/06, n. 28681/11, richiamate da Cass. civ., n. 20732/2018). Ugualmente sarà affetta da nullità la sentenza emessa dal giudice che ha mancato di assegnare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica. 

E ciò in considerazione del fatto che sia l'omissione della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sia la mancanza di assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, impediscono ai difensori delle parti di svolgere in pieno il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 4805/2006; n. 20142/2005; n. 6293/2008; n. 7072/2010, richiamate da Cass. civ., n. 20732/2018).

Precisazione delle conclusioni ed estensione domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto: Se un terzo è chiamato in causa dal convenuto per un titolo diverso da quello azionato dall'attore, come nel caso in cui tra il convenuto e il terzo intercorra un rapporto assicurativo, l'attore non può estendere la sua domanda nei confronti del terzo a meno che quest'ultimo non sia individuato come l'unico obbligato nei confronti dell'attore in posizione alternativa con il convenuto e in relazione a un unico rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016). Ne consegue che al di fuori di quest'ipotesi, la domanda diretta svolta dall'attrice nei confronti del terzo non può essere formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni perché, ove proposta, essa deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva (Tribunale Trieste, sentenza 22 marzo 2018).

Precisazione delle conclusioni e giudizio di divisione beni immobili: Nel giudizio di divisione di beni immobili, può essere formulata l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene. Tali domande sono fra loro antitetiche, con l'ovvia conseguenza che nel caso in cui la parte che, in precedenza, ha avanzato l'istanza di assegnazione, in sede di precisazione delle conclusioni, formuli domanda di vendita, «il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva dovendosi presumersi abbandonata la relativa precedente istanza; né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte» (Cass., n. 24728/2011, richiamata da Cass. civ., n. 26944/2018). 

 

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