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La parte contumace nel processo tributario di primo grado può produrre nuovi documenti in appello?

La parte contumace nel processo tributario di primo grado può produrre nuovi documenti in appello?

Riferimenti normativi: Artt.32 - 58 D.Lgs. n.546/1992

Focus: Sono ammissibili le prove che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi in primo grado, ha esibito per la prima volta nel giudizio di appello? Sulla questione si è pronunciata la Commissione Tributaria della Regione Lazio con sentenza n. 2414 del 07/05/2021.

Principi generali: Nel processo tributario, a differenza degli altri giudizi, è facoltà delle parti produrre in appello nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado. L'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, in particolare, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza. Con l'ordinanza n. 4433/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla natura del termine per il deposito dei documenti nel processo tributario richiamando precedente giurisprudenza in materia. Essa ha chiarito che tale termine è previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice, anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (Cassazione sent. n.29087/2018). Inoltre, poiché l'art. 58 del citato decreto consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del D.Lgs.n.546/92 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cassazione n. 29568/2018).

Nel caso di specie, sul quale si è pronunciata la Commissione tributaria regionale del Lazio, un contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale gli estratti dei ruoli, acquisiti allo sportello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativi a dodici cartelle di pagamento, inerenti la tassa automobilistica, perché mai ricevute. Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle dodici cartelle di pagamento, la prescrizione dei bolli auto, il difetto di notifica degli avvisi di accertamento, la mancata indicazione del computo degli interessi ed i vizi nella formazione dei ruoli. La regione Lazio si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso, mentre l'Agente della riscossione non si costituiva. La Commissione Provinciale di Roma accoglieva il ricorso condannando alle spese di giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e compensando le spese nei confronti della Regione Lazio. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal Concessionario per la Riscossione limitatamente al capo della sentenza che aveva ritenuto prescritte le cartelle sopraindicate. In particolare, nella motivazione il giudice di primo grado aveva ritenuto fondato il motivo di ricorso incentrato sul difetto di notifica delle cartelle di pagamento dato che il Concessionario per la Riscossione, non costituitosi in giudizio, non aveva fornito al riguardo alcuna prova documentale.

Di conseguenza, le pretese tributarie relative alle tasse automobilistiche dovevano ritenersi prescritte essendo decorso il termine triennale. Relativamente a ciò, il Concessionario per la Riscossione ha eccepito che le cartelle erano state tutte notificate e non opposte, così come i successivi avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione. A tal riguardo ha prodotto con l'atto di appello la relativa documentazioneIl giudice di seconde cure ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione perché quest'ultima ha dettagliatamente dimostrato con la documentazione prodotta la legittimità e regolarità del proprio operato. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che tale produzione documentale non è preclusa dal disposto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. atteso che la stessa costituisce una mera difesa consentita anche alla parte rimasta contumace in prima istanza (Cassazione n. 3611/2006; nn. 12008/2011; 14020/2007; 10567/2012; 23616/2011; 2019/2012). I documenti, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, sia pure se preesistenti al giudizio svoltosi in prime cure ed ancorché non si sia ottemperato all'ordine giudiziale di produzione degli stessi come impartito dal primo Giudice (Cassazione Sez. Trib. nn. 9511/2008; 6949/2006; 20086/2005; 16916/2005; 1915/2007; 16119/2007). Né l'omesso esercizio della difesa di primo grado determina la decadenza dalla facoltà di interporre impugnativa e di depositare documentiSulla scorta di tale documentazione, in difetto di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, queste ultime sono divenute inoppugnabili. Di conseguenza, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ritenendo che l'estratto di ruolo non poteva essere impugnato in presenza di cartelle di pagamento notificate e non impugnate.

 

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