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Parte civile, possibile denunciare in Cassazione incompetenza per materia Giudice di Pace

La ha stabilito la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con Sentenza n. 7264 del 24/2/2016, resa in esito all´udienza del 15/12/2015.
La Suprema Corte ha stabilito, in particolare, che la parte civile può proporre ricorso in Cassazione per far dichiarare la nullità di una sentenza emessa dal Giudice di Pace che si era ritenuto, errando, competente per materia nel giudicare fatti qualificati come diffamazione semplice anziché aggravata ex art. 595 comma 3 CP.
I Giudici della Corte hanno riconosciuto in capo alla parte civile un interesse in concreto ad ottenere, attraverso il gravame proposto, una situazione più vantaggiosa rispetto a quella che si sarebbe creata in caso di mancata proposizione dell’impugnazione.
Il Giudice di Pace, nel caso di specie, aveva infatti qualificato i fatti di causa nella forma non aggravata dell’art. 595 CP, e con la sentenza impugnata aveva applicato l’art 131 bis CP per la rilevata tenuità del fatto, dichiarando la non procedibilità.
Con la proposizione della impugnazione la parte civile ha invece ottenuto la nullità della sentenza e il rinvio alla competente Procura della Repubblica del Tribunale competente.
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