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Con la trasmissione alle Camere, il 2 agosto scorso, dello schema di decreto legislativo "A.G. 407", il Governo ha esercitato la delega conferitagli con la L. n. 206 del 2021 per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Tra le novità più rilevanti introdotte dalla riforma, l'ampliamento delle materie per le quali l'espletamento della mediazione costituisce una condizione di procedibilità: in diretta applicazione del criterio di cui all' art. 1, comma 4, lett. c) della legge delega, è stato riformulato il comma 1 bis dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, che, nella nuova versione stabilisce che il ricorso alla mediazione in via preventiva è obbligatorio anche per le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di
franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di
subfornitura.
Aggiunti inoltre alcuni articoli dopo l'articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2021,
ovvero gli articoli da 5-bis a 5-sexies.
L'articolo 5-bis dà attuazione al criterio contenuto all'articolo 1,
comma 4, lettera d), della legge delega in materia di mediazione obbligatoria nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che prescrive di individuare quale parte debba presentare la domanda in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo e di definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità.
Innanzitutto, l'art. 5-bis stabilisce che l'onere di presentare domanda di
mediazione spetta alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
L'inerzia nel proporre la domanda di mediazione è sanzionata con
l'improcedibilità della domanda, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la
liquidazione delle spese. Il regime successivo è simile a quello dettato per la
generalità dei casi in quanto il giudice alla prima udienza, oltre a provvedere sulle istanze di concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, deve fissare un'udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e qualora la mediazione non fosse stata esperita neanche al momento dello svolgimento dell'udienza successiva dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese. La norma fa proprio il principio stabilito in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la quale, nella sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 ha chiarito che «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che,
ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo»
L'articolo 5-ter, invece, riconosce all'amministratore di condominio la legittimazione ad attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi, attribuendo all'assemblea condominiale il potere di decidere se approvare o meno la proposta di conciliazione o il verbale d'accordo siglato dall'amministratore.
Importanti novità sono state introdotte anche relativamente al procedimento per lo svolgimento della mediazione: anzitutto la riforma fissa un termine minimo e massimo per la fissazione del primo incontro tra le parti, stabilendo che tale incontro debba tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione.
Nello schema sono altresì indicati i contenuti minimi della comunicazione dell'istanza di mediazione: questa dovrà, infatti, fornire indicazioni su designazione del mediatore, sede, data e orario dell'incontro, modalità di svolgimento della procedura.
Ultima novità di rilievo dello schema di decreto, l'introduzione dell'obbligo per le parti di essere assistiti da avvocati quando si tratta di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.
Le novità introdotte dalla riforma, salvo imprevisti, diverranno operative a partire dal 30 giugno 2023.
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Paola Mastrantonio, avvocato; amante della libertà, della musica e dei libri. Pensiero autonomo è la mia parola d'ordine, indipendenza la sintesi del mio stile di vita. Laureata in giurisprudenza nel 1997, ho inizialmente intrapreso la strada dell'insegnamento, finché, nel 2003 ho deciso di iscrivermi all'albo degli avvocati. Mi occupo prevalentemente di diritto penale. Mi sono cimentata in numerose note a sentenza, pubblicate su riviste professionali e specializzate. In una sua poesia Neruda ha scritto che muore lentamente chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno. Io sono pienamente d'accordo con lui.