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La nozione di pubblica amministrazione valevole nelle procedure d’appalto. TAR Basilicata, sent. n. 85/2024.

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Nelle procedure ad evidenza pubblica, la locuzione "amministrazione pubblica" deve essere intesa nel senso più ampio e comprensiva, dunque, delle nozioni di "amministrazioni aggiudicatrici", di "enti aggiudicatori" o di "soggetti aggiudicatori" di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), e), e f), del d.lgs. n. 50 del 2016.

E' quanto in sostanza affermato dal Tribunale Amministrativo per la Basilicata, nella sentenza n. 85 pubblicata il 14 febbraio 2024, all'esito del ricorso avverso una serie di atti concernenti l'aggiudicazione di una procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di manutenzione di un sistema informatico regionale.

In particolare, la ricorrente aveva impugnato una serie di atti, tra cui l'attribuzione all'aggiudicataria del punteggio concernente il parametro di valutazione rappresentato dal numero di pubbliche amministrazioni per conto delle quali le partecipanti avevano svolto servizi similari. 

Secondo la società esclusa, infatti, l'attribuzione alla controinteressata del punteggio massimo per tale parametro doveva ritenersi illegittima dal momento che, nell'elenco delle amministrazioni cui aveva fatto riferimento la società aggiudicatrice, figurava una società in house assoggettata al controllo analogo regionale, la quale, dunque, non poteva essere ritenuta una pubblica amministrazione così come previsto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Secondo i giudici amministrativi, invece, in assenza di appositi indici testuali nella lex specialis, la commissione giudicatrice bene aveva fatto a valorizzare l'ampio elenco di amministrazioni pubbliche determinato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di finanza pubblica, in cui sono ricompresi tutti i richiamati soggetti giuridici. 

In applicazione dei principi e criteri ermeneutici in materia di contrattualistica pubblica, ha concluso sul punto il collegio, deve ritenersi che sia stata correttamente applicata un'ampia previsione della locuzione di pubblica amministrazione rinvenibile nello specifico settore normativo di riferimento che è quello delle procedure di evidenza pubblica applicabile alla gara in oggetto, comprensivo pertanto delle nozioni di "amministrazioni aggiudicatrici", di "enti aggiudicatori" o di "soggetti aggiudicatori" di cui  all'art. 3, comma 1, lett. a), e), e f), del D.Lgs. n. 50 del 2016,  mentre priva di sostrato logico e giuridico, in assenza di apprezzabili differenza circa la qualità e la natura dei servizi resi, risulterebbe la limitazione del dato esperienziale ai soli servizi prestati in favore delle "pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 1, comma 2, del testo unico sul lavoro contrattualizzato. 

 

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