Era accaduto che un soggetto era stato chiamato a rispondere penalmente del reato di truffa aggravata a danno dell´INPDAP per avere omesso di dichiarare il decesso del padre all´Istituto erogatore della pensione in favore di quest´ultimo.
Il Tribunale in esito al giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell´imputato e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
La difesa dell´imputato proponeva appello avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado, ma la Corte di Appello confermava in toto la decisione del primo giudice.
Veniva così proposto dalla difesa dell´imputato il ricorso in Cassazione deducendo: a) la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove b) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa aggravata in luogo della fattispecie di cui all´art. 316 ter c.p..
Tralasciando in questo commento il primo motivo del ricorso ci soffermiamo sul secondo.
Con questo motivo la difesa del ricorrente sottolinea come il comportamento omissivo contestato al ricorrente non si presta a costituire l´elemento strumentale della truffa in assenza di un quid pluris che lo caratterizzi nel senso della fraudolenza, potendo eventualmente integrare la diversa fattispecie ex art. 316 ter c.p..
I giudici della Seconda Sezione hanno ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso sopra esposto e hanno affermato che " Questa Corte ha precisato che integra la fattispecie criminosa di cui all´art. 316 ter c.p. e non quella di truffa aggravata l´indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente su cui confluivano i ratei della pensione, che ometta di comunicare all´Ente previdenziale il decesso del pensionato (Sez. 2, n. 48820 del 23/10/2013, Brunialti, Rv. 257430), evidenziando che quello che essenzialmente rileva ai fini della distinzione tra le due fattispecie è l´elemento costituito dalla induzione in errore, assente nel primo di detti reati e presente, invece, nel secondo."
Pertanto, i giudici di legittimità hanno deciso che nel caso di specie la condotta dell´imputato, che ha omesso di comunicare all´istituto erogante il decesso del proprio congiunto titolare del trattamento pensionistico, debba integrare la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio.
Per tali ragioni è stato disposto l´annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto contestato alla stregua dell´art. 316 ter c.p., attesa l´estinzione per maturata prescrizione del reato.
Si allega sentenza
Alessandra Garozzo